Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.Lgs. 13 marzo 2013, n. 30

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Il D.Lgs. 13 marzo 2013, n. 30 ha disposto (con l'art. 43, comma 1) che "A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e' abrogato il decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 216, e successive modificazioni, ad eccezione dell'allegato A che e' abrogato a partire dal 1° maggio 2013".

Testo vigente dal 5 aprile 2013

Norme correlate

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Che cosa è cambiato dal 5 aprile 2013

Confronto con la versione in vigore dal 19 febbraio 2011 al 5 aprile 2013. 296 parole tolte.

tolto: La verifica della dichiarazione accerta l'affidabilita', credibilita' e precisione dei sistemi di monitoraggio, dei dati e delle informazioni presentate e riguardanti le emissioni rilasciate dall'impianto e dalle attivita' di trasporto aereo.. La verifica ha esito positivo qualora non rilevi discrepanze tra i dati e le informazioni sulle emissioni contenute nella dichiarazione e le emissioni effettive. Per le attivita' di trasporto aereo il Comitato emana con propria deliberazione sulla base dei criteri stabiliti all'allegato V della direttiva 2003/87/CE, nonche' delle eventuali disposizioni di dettaglio adottate dalla Commissione europea, le disposizioni per la verifica della comunicazione delle emissioni di cui all'articolo 15, comma 5-bis, e la comunicazione dei dati relativi alle tonnellate-chilometro di cui all'articolo 3-quater. L'attestato di verifica della dichiarazione e' rilasciato al gestore di un impianto in esito a positivo controllo della dichiarazione stessa, da un verificatore accreditato secondo quanto previsto all'articolo 17, comma 1. Per ciascun periodo di riferimento di cui alle lettere g) ed h) del comma 2 dell'articolo 3, contestualmente alla prima verifica della dichiarazione delle emissioni di ogni impianto, il verificatore accerta inoltre la congruenza della dichiarazione di cui all'articolo 15, comma 5, con la comunicazione di cui all'articolo articolo 12, comma 1. Il verificatore comunica i risultati di tale verifica al Comitato e all'ISPRA contestualmente al rilascio dell'attestato di verifica. Il verificatore deve essere persona indipendente dal gestore che presenta la dichiarazione a cui la verifica si riferisce e deve svolgere la verifica stessa con serieta' ed obiettivita'. Ai fini dello svolgimento della verifica, il gestore deve garantire al verificatore l'accesso all'impianto ed a tutti i documenti ed informazioni relativi all'attivita' oggetto della verifica. Il verificatore e' tenuto alla riservatezza dei dati e delle informazioni di cui e' venuto a conoscenza nello svolgimento di detta attivita'.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • D.Lgs. 13 marzo 2013, n. 30

    Il D.Lgs. 13 marzo 2013, n. 30 ha disposto (con l'art. 43, comma 1) che "A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e' abrogato il decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 216, e successive modificazioni, ad eccezione dell'allegato A che e' abrogato a partire dal 1° maggio 2013".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-04-04;216~art16 · fonte del testo