Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.Lgs. 13 marzo 2013, n. 30

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Il D.Lgs. 13 marzo 2013, n. 30 ha disposto (con l'art. 43, comma 1) che "A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e' abrogato il decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 216, e successive modificazioni, ad eccezione dell'allegato A che e' abrogato a partire dal 1° maggio 2013".

Testo vigente dal 5 aprile 2013

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Che cosa è cambiato dal 5 aprile 2013

Confronto con la versione in vigore dal 19 febbraio 2011 al 5 aprile 2013. 1118 parole tolte in 3 capoversi.

tolto: Il trasferimento delle quote di emissioni e' libero, salvi gli adempimenti previsti dal presente articolo. Le quote di emissioni rilasciate da autorita' competenti di altri Stati membri dell'Unione europea possono essere utilizzate per l'adempimento degli obblighi previsti dal presente decreto. L'amministratore del registro di cui articolo 14, comma 2, effettuate le necessarie verifiche, procede al trasferimento delle quote di emissione. Le modalita' di richiesta del trasferimento e le modalita' di verifica sono definite dal Comitato. Le operazioni di trasferimento, restituzione o cancellazione di quote sono soggette ad annotazione nel Registro. A decorrere dal 1° gennaio 2006, il gestore di ciascun impianto invia al Comitato, entro il 31 marzo di ciascun anno, una dichiarazione relativa alle attivita' ed alle emissioni dell'impianto nell'anno solare precedente e annota sul Registro nazionale delle emissioni e delle quote di emissione il valore complessivo delle emissioni indicate nella dichiarazione medesima. La dichiarazione deve essere corredata dall'attestato di verifica di cui all'articolo 16. A partire dal 1° gennaio 2011, l'operatore aereo amministrato dall'Italia comunica al Comitato, entro il 31 marzo di ciascun anno, le emissioni di gas ad effetto serra relative alle attivita' svolte nell'anno solare precedente, monitorate secondo quanto stabilito all'articolo 13, comma 3, e verificate secondo quanto stabilito all'articolo 16, comma 1-bis. Le modalita' e i contenuti della comunicazione sono stabiliti con deliberazione del Comitato. L'operatore annota altresi' le emissioni sul Registro. Nel caso di mancata trasmissione della comunicazione di cui al comma 5-bis, oppure di comunicazione incompleta ovvero ove il Comitato accerti che le emissioni comunicate non sono state monitorate conformemente alle disposizioni di cui all'articolo 13, comma 3, il Comitato procede alla stima delle emissioni anche ai fini della restituzione di cui al comma 7-bis. Nei casi in cui la dichiarazione di un gestore di un impianto non e' corredata dall'attestato di verifica, l'amministratore del registro provvede affinche' il gestore dell'impianto o, nel caso in cui l'impianto faccia parte di un raggruppamento di cui all'articolo 19, l'amministratore fiduciario del raggruppamento di cui l'impianto fa parte non possa trasferire quote di emissioni fino al momento in cui la suddetta dichiarazione non sia corredata di tale attestato. Nei casi in cui la comunicazione delle emissioni di gas ad effetto serra di cui al comma 5-bis da parte di un operatore aereo amministrato dall'Italia non e' verificata secondo quanto stabilito all'articolo 16, l'amministratore del registro provvede affinche' l'operatore aereo non possa trasferire quote di emissioni fino al momento in cui la suddetta comunicazione non sia debitamente verificata. Il gestore di ciascun impianto e' tenuto a restituire, entro il 30 aprile di ciascun anno, quote di emissione annotate sul Registro e corrispondenti alle quantita' di emissioni rilasciate dall'impianto nell'anno solare precedente, come dichiarate e verificate ai sensi del comma 5. Ai fini dell'adempimento degli obblighi di restituzione di cui al presente comma il gestore puo' utilizzare quote di emissione di cui abbia ottenuto l'annotazione nel Registro a proprio favore, ad eccezione delle quote di emissione di cui agli articoli 3-quinquies e 3-sexies. Il gestore di impianti in chiusura e' tenuto a restituire quote secondo le modalita' definite nell'ambito della decisione di assegnazione. L'amministratore del Registro procede al ritiro e alla cancellazione dal Registro delle quote di emissione restituite. L'operatore aereo amministrato dall'Italia e' tenuto a restituire, entro il 30 aprile di ciascun anno, un numero di quote corrispondente alle emissioni complessive prodotte nell'anno civile precedente dalle attivita' di trasporto aereo elencate nell'allegato A-bis da esso effettuate, come dichiarate e verificate ai sensi del comma 5-bis ovvero in conformita' alla stima effettuate ai sensi del comma 5-ter. L'amministratore del registro procede al ritiro e alla cancellazione delle quote di emissione restituite. Fatto salvo quanto previsto al comma 10, nel corso del primo periodo di riferimento, ai fini del rispetto dell'obbligo annuale di restituzione delle quote di cui al comma 7, i gestori degli impianti sono autorizzati ad utilizzare le CER derivanti dalle attivita' di progetto nell'ambito del sistema comunitario di scambio. Cio' avviene mediante il rilascio e l'immediata cessione, da parte del Comitato, di una quota di emissioni in cambio di una CER. L'amministratore del registro cancella le CER utilizzate da gestori nel corso del primo periodo di riferimento. Fatto salvo quanto previsto al comma 10, nel corso di ciascuno dei periodi di riferimento successivi, ai fini del rispetto dell'obbligo annuale di restituzione delle quote di cui al comma 7, i gestori degli impianti sono autorizzati ad utilizzare le ERU e le CER derivanti dalle attivita' di progetto nell'ambito del sistema comunitario di scambio fino ad una percentuale della quota di emissioni assegnata ad ogni impianto cosi' come specificata nel PNA per tale periodo. La conversione avviene mediante il rilascio e l'immediata cessione, da parte dello Stato membro, di una quota di emissioni in cambio di una CER o di una ERU detenuta dal gestore interessato nel Registro. Fatto salvo quanto previsto al comma 10, ai fini del rispetto dell'obbligo annuale di restituzione delle quote di cui al comma 7-bis, gli operatori aerei amministrati dall'Italia possono utilizzare CERs e ERUs fino ad una certa percentuale della quantita' di quote che sono tenuti a restituire ai sensi del comma 7-bis. Per il periodo compreso tra il 1° gennaio 2012 e il 31 dicembre 2012 tale percentuale e' fissata nella misura massima del 15 per cento. Per il periodo compreso tra il 1° gennaio 2013 e il 31 dicembre 2020 gli operatori aerei amministrati dall'Italia possono utilizzare la quantita' di CERs ed ERUs non utilizzata nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2012 e il 31 dicembre 2012. In aggiunta a tale quantita' gli operatori aerei amministrati dall'Italia possono utilizzare la quantita' di CERs ed ERUs stabilita dalla Commissione europea con apposito provvedimento adottato ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 13 della direttiva 2009/29/CE. Tutte le CER e le ERU che sono rilasciate e possono essere utilizzate ai sensi della convenzione UNFCCC e del Protocollo di Kyoto e delle successive decisioni adottate a norma di tali strumenti possono essere utilizzate nel sistema comunitario:

tolto: a) fatto salvo l'obbligo per i gestori e per gli operatori aerei di astenersi dall'utilizzare CER ed ERU generate da impianti nucleari nell'ambito del sistema comunitario durante il primo periodo di riferimento ed il primo dei periodi di riferimento successivi; e b)

tolto: fatta eccezione per le CER ed ERU derivanti da attivita' di utilizzo del territorio, variazione della destinazione d'uso del territorio e silvicoltura. Il Comitato procede ad assicurare il rispetto delle condizioni di cui comma 10 nonche' a porre in essere le attivita' connesse all'applicazione dell'articolo 11-ter della direttiva 2003/87/CE. L'amministratore del registro provvede alla cancellazione delle quote di emissioni in qualsiasi momento su richiesta del detentore delle stesse.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • D.Lgs. 13 marzo 2013, n. 30

    Il D.Lgs. 13 marzo 2013, n. 30 ha disposto (con l'art. 43, comma 1) che "A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e' abrogato il decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 216, e successive modificazioni, ad eccezione dell'allegato A che e' abrogato a partire dal 1° maggio 2013".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-04-04;216~art15 · fonte del testo

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