Art. 14 — Modifiche all'articolo 259 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
All'articolo 259 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a)il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. I lavoratori addetti ad attivita' lavorative nelle quali vi e' rischio di esposizione alla polvere proveniente dalla manipolazione attiva dell'amianto o dei materiali contenenti amianto, prima di essere adibiti allo svolgimento dei suddetti lavori e, periodicamente, almeno una volta ogni tre anni, o con periodicita' fissata dal medico competente, sono sottoposti a sorveglianza sanitaria finalizzata anche a verificare la possibilita' di indossare dispositivi di protezione respiratoria durante il lavoro.»;
- b)il comma 2 e' sostituito dal seguente: «2. I lavoratori di cui al comma 1 sono sottoposti ad una visita medica all'atto della cessazione del rapporto di lavoro; in tale occasione il medico competente deve fornire al lavoratore le indicazioni relative alle prescrizioni mediche da osservare e all'opportunita' di sottoporsi a successivi accertamenti sanitari.».
Testo vigente dal 9 gennaio 2026
