Art. 13 — Modifiche all'articolo 258 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
All'articolo 258 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a)al comma 2:
- 1)le parole: «deve essere» sono sostituite dalla seguente: «e'» e le parole: «deve consentire» sono sostituite dalla seguente «consente»;
- 2)la lettera e) e' sostituita dalla seguente: «e) la funzione, la scelta, la selezione, i limiti e la corretta utilizzazione dei dispositivi di protezione, con particolare attenzione ai dispositivi di protezione delle vie respiratorie;»;
- b)dopo il comma 2 e' inserito il seguente: «2-bis. La formazione e' adattata il piu' possibile alle caratteristiche della mansione del lavoratore e ai compiti e metodi di lavoro specifici di tale professione.»;
- c)dopo il comma 3 e' aggiunto il seguente: «3-bis. I lavoratori che effettuano lavori di demolizione o di rimozione dell'amianto sono tenuti a ricevere, oltre alla formazione prevista ai sensi del comma 2, una formazione relativa all'uso di attrezzature tecnologiche e macchine per contenere l'emissione e la dispersione di fibre di amianto durante i processi lavorativi.».
Testo vigente dal 9 gennaio 2026
