All'articolo 254 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni:

  • a)il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. Fino al 20 dicembre 2029, i datori di lavoro provvedono affinche' nessun lavoratore sia esposto a una concentrazione di amianto in sospensione nell'aria superiore a 0,01 fibre per cm³, misurata in rapporto a una media ponderata nel tempo (TWA) di 8 ore. Dal 21 dicembre 2029, i datori di lavoro provvedono affinche' nessun lavoratore sia esposto a una concentrazione di amianto in sospensione nell'aria superiore a 0,01 fibre per cm³, misurata in rapporto a una TWA di 8 ore, conformemente all'articolo 253 comma 6-bis.»;
  • b)il comma 2 e' sostituito dal seguente: «2. Quando il valore limite viene superato, o se vi e' motivo di ritenere che siano stati coinvolti nelle lavorazioni materiali contenenti amianto non identificati prima dei lavori, in modo tale da dare luogo alla produzione di polvere di amianto, i lavori cessano immediatamente. Il lavoro puo' proseguire nella zona interessata solo se vengono prese misure adeguate alla protezione dei lavoratori interessati. Quando il valore limite viene superato, sono individuate le cause di questo superamento e adottate quanto prima le misure appropriate per ovviare alla situazione.»;
  • c)al comma 5, la parola: «necessari» e' sostituita dalla seguente: «regolari».

Testo vigente dal 9 gennaio 2026

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2025-12-31;213~art10 · fonte del testo

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