Art. 8 — Consiglio di amministrazione degli enti di ricerca
Il numero dei componenti il consiglio di amministrazione, compreso il presidente, non puo' superare:
- a)cinque componenti, nel caso di enti che ricevono un contributo pubblico annuale di importo superiore al 20 per cento del fondo di funzionamento ordinario degli enti o che impiegano oltre cinquecento unita' di personale;
- b)tre componenti negli altri casi. I componenti del consiglio di amministrazione, compreso il presidente, sono nominati con decreto del Ministro, durano in carica quattro anni, e possono essere confermati una sola volta. Agli stessi si applica quanto previsto nel quarto periodo dell'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, anche con riferimento ai mandati gia' espletati prima dell'entrata in vigore del presente decreto legislativo.
Testo vigente dal 1 febbraio 2010
