Art. 2 — Definizioni
Ai fini del presente decreto legislativo si intende per:
- a)«evento»: qualsiasi interruzione operativa, difetto, guasto o altra situazione irregolare che abbia o possa aver influito sulla sicurezza del volo e che non abbia causato un incidente o un inconveniente grave ai sensi dell'articolo 3, lettere a) e k), della direttiva 94/56/CE;
- b)«cancellazione dei dati personali»: eliminazione dalle segnalazioni presentate di tutti i dati personali relativi all'informatore e degli aspetti tecnici che potrebbero permettere di dedurre l'identita' dell'informatore o di terzi a partire dalle informazioni.
Testo vigente dal 15 giugno 2006
