Art. 8 — Tutela della riservatezza delle informazioni
Gli eventi segnalati ai sensi dell'articolo 3 sono inseriti nella banca dati dell'ENAC in modo tale da non consentire l'identificazione delle persone. L'ANSV stabilisce le modalita' per garantire la immediata cancellazione dei dati personali dalle segnalazioni di cui all'articolo 6, comma 3. I datori di lavoro non possono adottare provvedimenti pregiudizievoli per il personale per il solo fatto che quest'ultimo, ai sensi degli articoli 3 e 6, abbia segnalato un evento di cui sia a conoscenza. E' fatta salva l'applicazione delle disposizioni del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in quanto compatibili.
Testo vigente dal 15 giugno 2006
