Art. 53 — Entrata in vigore
Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 2
Gli interventi su questo articolo(2)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
D.Lgs. 15 giugno 1999, n. 206
1Il D.Lgs. 15 giugno 1999, n. 206 ha disposto (con l'art. 3, comma 1) l'introduzione, prima dell'art. 53, del "Titolo VIII MONETAZIONE METALLICA".
Il D.L. 25 settembre 2001, n. 350, convertito con modificazioni dalla L. 23 novembre 2001, n. 409, ha disposto (con l'art. 4, comma 1) l'introduzione, prima dell'art. 53, del Titolo IX "DISPOSIZIONI A TUTELA DELLE BANCONOTE E MONETE METALLICHE IN EURO NON AVENTI CORSO LEGALE".
Testo vigente dal 27 settembre 2001
