L'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 305, e' sostituito dal seguente: "Art. 12. - 1. Le spese relative al personale ed al funzionamento delle sezioni giurisdizionali, delle procure e delle sezioni di controllo aventi sede a Trento e a Bolzano sono a carico dello Stato; le spese relative ai locali ed alla loro manutenzione sono a carico delle province autonome.".
Testo vigente dal 1 luglio 1999
