Art. 1 — Modificazioni del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 305, relativo al controllo della Corte dei conti
All'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 305 sono apportate le seguenti modificazioni:
- a)nel comma 1, dopo le parole: «Province autonome di Trento e di Bolzano» sono inserite le seguenti: «, degli enti locali, nonche' degli altri enti pubblici di cui all'articolo 79, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670» e in fine e' aggiunto il seguente periodo: «Nell'ambito delle predette funzioni di controllo, la Corte puo' chiedere alle amministrazioni pubbliche previste dal primo periodo dati economici e patrimoniali riferiti agli enti e agli organismi privati dalle stesse partecipati o finanziati in via ordinaria.»;
- b)il comma 3-bis, e' sostituito dal seguente: «3-bis. La Regione e le Province istituiscono con proprie disposizioni normative, nel rispetto dei principi stabiliti dalla normativa statale in materia, un collegio dei revisori dei conti, quale organo di vigilanza sulla regolarita' contabile, finanziaria ed economica della gestione dell'ente. Il collegio opera, nel quadro dell'ordinamento finanziario del titolo VI dello Statuto, in raccordo con le competenti sezioni di controllo della Corte dei conti aventi sede a Trento e a Bolzano.». L'attivita' di vigilanza dei collegi dei revisori dei conti, istituiti ai sensi del comma 1, e' esercitata con riferimento all'esercizio finanziario dell'anno successivo a quello della relativa costituzione.
Testo vigente dal 29 marzo 2016
