L'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 305, e' sostituto dal seguente: "Art. 5. - 1. Le sezioni di controllo della Corte dei conti aventi sede a Trento e a Bolzano sono altresi' competenti, secondo le norme vigenti, al controllo di legittimita' sugli atti e sulla gestione del bilancio e del patrimonio degli organi dello Stato aventi sede nelle due province. 2. I consiglieri che fanno parte delle sezioni di controllo della Corte dei conti, aventi sede in Trento e Bolzano, sono delegati al controllo dei suddetti atti dal Presidente della Corte dei conti con proprio decreto.".
Testo vigente dal 1 luglio 1999
