Individuazione della autorita' competenti per le sanzioni amministrative All'articolo 13-quater, del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109, dopo il comma 6, e' inserito il seguente: «6-bis. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 20, comma 3-ter, del decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 221, il Ministero dell'economia e delle finanze e' altresi' competente per l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dalle disposizioni di cui agli articoli 275-bis, terzo comma, e 275-ter, terzo comma, del codice penale e, limitatamente alle autorizzazioni concernenti le transazioni finanziarie, dell'articolo 275-quater, secondo comma, del codice penale. L'accertamento e la contestazione delle relative violazioni sono rimessi alle autorita' di cui al comma 1, fatti salvi i poteri di altri organi di polizia giudiziaria.». All'articolo 20 del decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 221, dopo il comma 3-bis e' inserito il seguente: ((«3-bis.1 L'Unita' di cui all'articolo 7-bis della)) legge 9 luglio 1990, n. 185 e' l'autorita' competente per l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dalle seguenti disposizioni:
- a)articolo 275-bis, terzo comma, del codice penale, nell'ipotesi di cui al primo comma, lettera d), del medesimo articolo;
- b)articolo 275-quater, secondo comma, del codice penale, in caso di violazione di obblighi prescritti in autorizzazione rilasciata dalla medesima Unita'». Per i casi di cui all'articolo 275-quater, secondo comma, del codice penale, fatto salvo quanto previsto dal comma 1 relativamente alle transazioni finanziarie, l'autorita' competente all'adozione del provvedimento amministrativo di autorizzazione e' competente anche per l'applicazione delle sanzioni amministrative.
Testo vigente dal 4 marzo 2026
