Art. 275-ter c.p. — Violazione di obblighi informativi imposti da una misura restrittiva dell'Unione europea

[1]((E' punito con la reclusione da sei mesi a due anni e con la multa da euro 15.000 a euro 50.000 la persona designata o il legale rappresentante dell'entita' od organismo designati, che, in violazione di uno specifico obbligo imposto da una misura restrittiva dell'Unione europea o da una disposizione di legge nazionale che attua una misura restrittiva dell'Unione europea, omette di segnalare alle autorita' amministrative competenti i fondi o le risorse economiche su cui, nel territorio dello Stato, esercita il diritto di proprieta' o il controllo o di cui ha, nel territorio dello Stato, il possesso o la detenzione.)).

[2]((La stessa pena di cui al primo comma si applica a chiunque, in violazione dell'obbligo imposto da una misura restrittiva dell'Unione europea o da una disposizione di legge nazionale che attua una misura restrittiva dell'Unione europea, omette di fornire alle autorita' amministrative competenti informazioni, di cui e' a conoscenza per ragione del proprio ufficio o della propria professione, riguardanti fondi o risorse economiche presenti nel territorio dello Stato che appartengono a persone, entita' o organismi o gruppi designati o sono da questi possedute o detenute o controllate.)).

[3]((Quando i fondi o le risorse economiche hanno, al momento del fatto, un valore inferiore a 10.000 euro, si applica soltanto la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da euro 5.000 a euro 45.000.)).

[4]((Ai fini della determinazione del valore indicato al terzo comma, si tiene conto delle operazioni di minore importo quando esecutive del medesimo disegno economico.))

Testo vigente dal 24 gennaio 2026

Norme correlate

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398~art275ter · fonte del testo

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