Art. 9 — Legge applicabile ai diritti su strumenti finanziari in forma scritturale
Articolo abrogato dal d.lgs. 21 maggio 2004, n. 170.
Abrogato dal 30 luglio 2004
Articolo abrogato dal d.lgs. 21 maggio 2004, n. 170.
Abrogato dal 30 luglio 2004
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.
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2 versioni dal 2001
Confronto con la versione in vigore dal 7 giugno 2001 al 30 luglio 2004. 174 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: Allorche' i diritti aventi ad oggetto o relativi a strumenti finanziari risultino da registrazioni o annotazioni in un libro contabile, conto o sistema di gestione o di deposito accentrato situato in uno Stato membro dell'Unione europea, le modalita' di trasferimento di tali diritti, nonche' di costituzione e realizzazione delle garanzie e degli altri vincoli sugli stessi, sono disciplinate, esclusivamente dalla legge dell'ordinamento in cui e' situato il libro contabile, il conto o il sistema di gestione o di deposito accentrato in cui vengono effettuate le registrazioni o annotazioni direttamente a favore del titolare del diritto. Qualora il libro contabile, il conto o il sistema di gestione o deposito accentrato sia situato in Italia e gli strumenti finanziari non siano immessi in un sistema italiano in regime di dematerializzazione ai sensi dell'articolo 28 del decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, le modalita' di trasferimento dei diritti nonche' di costituzione dei vincoli e delle garanzie sugli stessi sono regolate dalle disposizioni del titolo V del medesimo decreto legislativo n. 213 del 1998, in quanto applicabili.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 21 MAGGIO 2004, N. 170
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.legislativo:2001-04-12;210~art9 · fonte del testo
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