(( Nel caso in cui sia aperta una procedura di insolvenza nei confronti di un partecipante al sistema in questione o a qualsiasi sistema interoperabile, o di un operatore del sistema di un sistema interoperabile che non sia un partecipante, o di un intermediario per conto del quale un partecipante esegue ordini di trasferimento ai sensi dell'articolo 6, o di una controparte di banche centrali, o di qualsiasi terzo che abbia fornito la garanzia, le garanzie costituite prima del momento di apertura della procedura di insolvenza per i crediti derivanti da operazioni definitive ai sensi dell'articolo 2 o effettuate con banche centrali possono essere realizzate ad esclusivo soddisfacimento dei crediti garantiti. )) COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 21 MAGGIO 2004, N. 170. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 21 MAGGIO 2004, N. 170. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 21 MAGGIO 2004, N. 170. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 21 MAGGIO 2004, N. 170. (( Nessuna azione, compresa l'azione di nullita', puo' pregiudicare nei confronti dell'operatore del sistema la realizzazione della garanzia di cui al comma 1. )) COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 21 MAGGIO 2004, N. 170. 2

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.Lgs. 24 marzo 2011, n. 48

2

con decorrenza dal 30 giugno 2011

Il D.Lgs. 24 marzo 2011, n. 48 ha disposto (con l'art. 5, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto legislativo, ad eccezione di quella contenuta nell'articolo 3, si applicano a decorrere dal 30 giugno 2011".

Testo vigente dal 6 maggio 2011

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

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Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Che cosa è cambiato dal 6 maggio 2011

Confronto con la versione in vigore dal 30 luglio 2004 al 6 maggio 2011. 10 parole tolte, 38 parole aggiunte.

Nel caso in cui sia aperta una procedura di insolvenza nei confronti di un partecipante tolto: ad un sistema aggiunto: al sistema in questione o a qualsiasi sistema interoperabile, o di un operatore del sistema di un sistema interoperabile che non sia un partecipante, o di un intermediario per conto del quale un partecipante esegue ordini di trasferimento ai sensi dell'articolo 6aggiunto: , o di una controparte di banche centrali, aggiunto: o di qualsiasi terzo che abbia fornito la garanzia, le garanzie costituite prima del momento di apertura della procedura di insolvenza per i crediti derivanti da operazioni definitive ai sensi dell'articolo 2 o tolto: connesse con le funzioni di banca centrale aggiunto: effettuate con banche centrali possono essere realizzate ad esclusivo soddisfacimento dei crediti garantiti. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. … MAGGIO 2004, N. 170. Nessuna azione, compresa l'azione di nullita', puo' pregiudicare nei confronti aggiunto: dell'operatore del sistema la realizzazione della garanzia di cui al comma 1. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 21 MAGGIO 2004, N. 170.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • D.Lgs. 24 marzo 2011, n. 48

    Il D.Lgs. 24 marzo 2011, n. 48 ha disposto (con l'art. 5, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto legislativo, ad eccezione di quella contenuta nell'articolo 3, si applicano a decorrere dal 30 giugno 2011".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2001-04-12;210~art8 · fonte del testo

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