((1. A seguito dell'apertura della procedura di insolvenza nei confronti di un partecipante o di un operatore del sistema di un sistema interoperabile, l'agente di regolamento puo' utilizzare, in nome e per conto del soggetto insolvente, ai fini dell'adempimento dei suoi obblighi connessi con la partecipazione al sistema o a un sistema interoperabile sorti prima dell'apertura della procedura di insolvenza:

  • a)i fondi e gli strumenti finanziari disponibili sul conto di regolamento del soggetto insolvente;
  • b)linee di credito aperte a favore del soggetto insolvente a fronte di una garanzia in essere e destinate a soddisfare gli obblighi di tale soggetto verso il sistema; a tale garanzia si applicano le previsioni di cui all'articolo 8.)) 2 Gli atti di cui al comma 1 sono soggetti alle previsioni dell'articolo 2.
Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.Lgs. 24 marzo 2011, n. 48

2

con decorrenza dal 30 giugno 2011

Il D.Lgs. 24 marzo 2011, n. 48 ha disposto (con l'art. 5, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto legislativo, ad eccezione di quella contenuta nell'articolo 3, si applicano a decorrere dal 30 giugno 2011".

Testo vigente dal 6 maggio 2011

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

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Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Che cosa è cambiato dal 6 maggio 2011

Confronto con la versione in vigore dal 7 giugno 2001 al 6 maggio 2011. 9 parole tolte, 31 parole aggiunte in 3 capoversi.

aggiunto: 1. A seguito dell'apertura della procedura di insolvenza aggiunto: nei confronti di un partecipante o di un operatore del sistema di un sistema interoperabile, l'agente di regolamento puo' utilizzare, in nome e per conto del tolto: partecipante aggiunto: soggetto insolvente, ai fini dell'adempimento tolto: degli obblighi del partecipante insolvente aggiunto: dei suoi obblighi connessi con la partecipazione al sistema aggiunto: o a un sistema interoperabile sorti prima dell'apertura della procedura di insolvenza:

a) i fondi e gli strumenti finanziari disponibili sul conto di regolamento del tolto: partecipante aggiunto: soggetto insolvente;

b) linee di credito aperte a favore del tolto: partecipante aggiunto: soggetto insolvente a fronte di una garanzia in essere e destinate a soddisfare gli obblighi di tale tolto: partecipante aggiunto: soggetto verso il sistematolto: ,aggiunto: ; a tale garanzia si applicano le previsioni di cui all'articolo 8. Gli atti di cui al comma 1 sono soggetti alle previsioni dell'articolo 2.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • D.Lgs. 24 marzo 2011, n. 48

    Il D.Lgs. 24 marzo 2011, n. 48 ha disposto (con l'art. 5, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto legislativo, ad eccezione di quella contenuta nell'articolo 3, si applicano a decorrere dal 30 giugno 2011".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2001-04-12;210~art5 · fonte del testo

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