Art. 4 — Modifiche in materia di tutela del sistema finanziario

Al codice penale, approvato con regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398, sono apportate le seguenti modificazioni:

  • a)dopo l'articolo 493-bis e' inserito il seguente: «Art. 493-ter (Indebito utilizzo e falsificazione di carte di credito e di pagamento). - Chiunque al fine di trarne profitto per se' o per altri, indebitamente utilizza, non essendone titolare, carte di credito o di pagamento, ovvero qualsiasi altro documento analogo che abiliti al prelievo di denaro contante o all'acquisto di beni o alla prestazione di servizi, e' punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da 310 euro a 1.550 euro. Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto per se' o per altri, falsifica o altera carte di credito o di pagamento o qualsiasi altro documento analogo che abiliti al prelievo di denaro contante o all'acquisto di beni o alla prestazione di servizi, ovvero possiede, cede o acquisisce tali carte o documenti di provenienza illecita o comunque falsificati o alterati, nonche' ordini di pagamento prodotti con essi. In caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per il delitto di cui al primo comma e' ordinata la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato, nonche' del profitto o del prodotto, salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero quando essa non e' possibile, la confisca di beni, somme di denaro e altre utilita' di cui il reo ha la disponibilita' per un valore corrispondente a tale profitto o prodotto. Gli strumenti sequestrati ai fini della confisca di cui al secondo comma, nel corso delle operazioni di polizia giudiziaria, sono affidati dall'autorita' giudiziaria agli organi di polizia che ne facciano richiesta.»;
  • b)dopo l'articolo 512 e' inserito il seguente: «Art. 512-bis (Trasferimento fraudolento di valori). - Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, chiunque attribuisce fittiziamente ad altri la titolarita' o disponibilita' di denaro, beni o altre utilita' al fine di eludere le disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione patrimoniali o di contrabbando, ovvero di agevolare la commissione di uno dei delitti di cui agli articoli 648, 648-bis e 648-ter, e' punito con la reclusione da due a sei anni.». All'articolo 33-bis, comma 1, del codice di procedura penale approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 447, la lettera o) e' sostituita dalla seguente: «o) delitto previsto dall'articolo 512-bis del codice penale;».

Testo vigente dal 22 marzo 2018

Corte di cassazione

1 massima che riguarda l’art. 4, dalle Rassegne del Massimario.

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2018-03-01;21~art4 · fonte del testo

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