Art. 1 — Disposizioni in materia di tutela penale dell'euro contro la falsificazione
Al codice penale approvato con regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a)all'articolo 453, dopo il primo comma sono aggiunti i seguenti: «La stessa pena si applica a chi, legalmente autorizzato alla produzione, fabbrica indebitamente, abusando degli strumenti o dei materiali nella sua disponibilita', quantitativi di monete in eccesso rispetto alle prescrizioni. La pena e' ridotta di un terzo quando le condotte di cui al primo e secondo comma hanno ad oggetto monete non aventi ancora corso legale e il termine iniziale dello stesso e' determinato.»;
- b)all'articolo 461, primo comma:
- 1)dopo la parola: «programmi» sono inserite le seguenti: «e dati»;
- 2)la parola: «esclusivamente» e' soppressa. Alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a)alla rubrica dell'articolo 74, le parole: «perizia nummaria» sono precedute dalle seguenti: «Consulenza o»;
- b)al comma 1 dell'articolo 74, dopo le parole: «e' nominato» sono inserite le seguenti: «consulente o». All'articolo 9, comma 1, lettera a), della legge 16 marzo 2006, n. 146, dopo le parole: «in ordine ai delitti previsti dagli articoli» sono inserite le seguenti: «453, 454, 455, 460, 461,».
Testo vigente dal 12 luglio 2016
