Art. 38 — Modifiche all'articolo 110 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36
All'articolo 110, comma 4 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, alla lettera b), le parole: «agli oneri» sono sostituite dalle seguenti: «ai costi».
Testo vigente dal 31 dicembre 2024
