Art. 58 — Esenzione transitoria per gli obblighi di comunicazione
In deroga a quanto previsto nell'articolo 51, comma 7, la comunicazione rilevante e le altre comunicazioni di cui all'articolo 51 sono presentate entro il diciottesimo mese successivo al termine finale dell'esercizio transitorio di cui all'articolo 54.
Testo vigente dal 28 dicembre 2023 · abrogato dal 1 gennaio 2027 →
