Nel caso in cui, ai sensi ((dell'articolo 23, comma 9)), dell'articolo 29, comma 7, dell'articolo 32, commi 2, 3 e 5, ((dell'articolo 34, comma 10)), e dell'articolo 47, commi 4 e 6, una rettifica delle imposte rilevanti o del reddito o perdita rilevante comporti il ricalcolo dell'aliquota di imposizione effettiva e dell'imposizione integrativa del gruppo multinazionale o nazionale per un esercizio precedente, l'aliquota di imposizione effettiva e l'imposizione integrativa sono ricalcolate conformemente a quanto disposto negli articoli 33, 34 e 35. L'eventuale importo dell'imposizione integrativa addizionale derivante da tale ricalcolo e' considerato come un'imposizione integrativa addizionale ai fini dell'articolo 34, comma 4, per l'esercizio nel quale e' effettuato il ricalcolo. 13 Se sussiste un'imposizione integrativa addizionale in assenza di un reddito netto rilevante nell'esercizio, riferito ad un dato Paese, il reddito rilevante di ciascuna impresa localizzata in tale Paese, ai fini del comma 2 dell'articolo 16, e' di importo pari all'imposizione integrativa ad essa imputata ai sensi dell'articolo 34, commi 6 e 7, divisa per l'aliquota minima d'imposta. Se sussiste, ai sensi dell'articolo 28, comma 5, un'imposizione integrativa addizionale, il reddito rilevante di ciascuna impresa localizzata nel Paese, ai fini del comma 2 dell'articolo 16, e' pari all'imposta integrativa attribuita a tale impresa divisa per l'aliquota minima d'imposta. L'attribuzione di tale imposizione integrativa addizionale e' effettuata su base proporzionale a ciascuna di tali imprese, utilizzando il valore risultante dal prodotto tra il reddito o perdita rilevante e l'aliquota minima d'imposta, ridotto delle imposte rilevanti rettificate. L'imposizione integrativa addizionale e' attribuita unicamente alle imprese che registrano un importo di imposte rilevanti rettificate inferiore a zero e inferiore al reddito o perdita rilevante di tali imprese moltiplicato per l'aliquota minima d'imposta. Se a un'impresa e' attribuita un'imposizione integrativa addizionale ai sensi del presente articolo e dell'articolo 34, commi 6 e 7, tale impresa e' considerata un'impresa a bassa imposizione ai fini del capo II.

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.Lgs. 18 dicembre 2025, n. 192

13

Il D.Lgs. 18 dicembre 2025, n. 192 ha disposto (con l'art. 9, comma 2) che "Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano dagli esercizi che decorrono a partire dal 31 dicembre 2023".

Testo vigente dal 20 dicembre 2025 · abrogato dal 1 gennaio 2027 →

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

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Che cosa è cambiato dal 20 dicembre 2025

Confronto con la versione in vigore dal 28 dicembre 2023 al 20 dicembre 2025. 2 parole tolte, 2 parole aggiunte.

Nel caso in cui, ai sensi dell'articolo 23, comma tolto: 12 aggiunto: 9, dell'articolo 29, comma 7, dell'articolo 32, commi 2, 3 e 5, dell'articolo 34, comma tolto: 9 aggiunto: 10, e dell'articolo 47, commi 4 e 6, una rettifica delle imposte rilevanti o …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • D.Lgs. 18 dicembre 2025, n. 192

    Il D.Lgs. 18 dicembre 2025, n. 192 ha disposto (con l'art. 9, comma 2) che "Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano dagli esercizi che decorrono a partire dal 31 dicembre 2023".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2023-12-27;209~art36 · fonte del testo

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