[1]integrativa addizionale (articolo 36 decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209)

[2]1. Nel caso in cui, ai sensi dell'articolo 323, comma 9, dell'articolo 329, comma 7, dell'articolo 332, commi 2, 3 e 5, dell'articolo 334, comma 10, e dell'articolo 347, commi 4 e 6, una rettifica delle imposte rilevanti o del reddito o perdita rilevante comporti il ricalcolo dell'aliquota di imposizione effettiva e dell'imposizione integrativa del gruppo multinazionale o nazionale per un esercizio precedente, l'aliquota di imposizione effettiva e l'imposizione integrativa sono ricalcolate conformemente a quanto disposto negli articoli 333, 334 e 335. L'eventuale importo dell'imposizione integrativa addizionale derivante da tale ricalcolo e' considerato come un'imposizione integrativa addizionale ai fini dell'articolo 334, comma 4, per l'esercizio nel quale e' effettuato il ricalcolo. 2. Se sussiste un'imposizione integrativa addizionale in assenza di un reddito netto rilevante nell'esercizio, riferito a un dato Paese, il reddito rilevante di ciascuna impresa localizzata in tale Paese, ai fini dell'articolo 316, comma 2, e' di importo pari all'imposizione integrativa a essa imputata ai sensi dell'articolo 334, commi 6 e 7, divisa per l'aliquota minima d'imposta. 3. Se sussiste, ai sensi dell'articolo 328, comma 5, un'imposizione integrativa addizionale, il reddito rilevante di ciascuna impresa localizzata nel Paese, ai fini dell'articolo 316, comma 2, e' pari all'imposta integrativa attribuita a tale impresa divisa per l'aliquota minima d'imposta. L'attribuzione di tale imposizione integrativa addizionale e' effettuata su base proporzionale a ciascuna di tali imprese, utilizzando il valore risultante dal prodotto tra il reddito o perdita rilevante e l'aliquota minima d'imposta, ridotto delle imposte rilevanti rettificate. L'imposizione integrativa addizionale e' attribuita unicamente alle imprese che registrano un importo di imposte rilevanti rettificate inferiore a zero e inferiore al reddito o perdita rilevante di tali imprese moltiplicato per l'aliquota minima d'imposta. 4. Se a un'impresa e' attribuita un'imposizione integrativa addizionale ai sensi del presente articolo e dell'articolo 334, commi 6 e 7, tale impresa e' considerata un'impresa a bassa imposizione ai fini del capo II del presente titolo.

Testo vigente dal 3 luglio 2026

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2026-06-19;117~art336 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari