Art. 30 — Scelta relativa alla perdita rilevante

In alternativa a quanto previsto nell'articolo 29, un'impresa dichiarante puo', con riferimento ad un Paese, scegliere di considerare l'imposta anticipata da perdita rilevante per ogni esercizio con riferimento al quale emerge una perdita netta rilevante in tale Paese. A tal fine, l'imposta anticipata e' pari alla perdita netta rilevante moltiplicata per l'aliquota minima d'imposta. La scelta di cui al primo periodo non e' consentita con riferimento ad un Paese nel quale trova applicazione il regime di imposizione sull'utile distribuito ai sensi dell'articolo 47. L'imposta anticipata relativa ad una perdita rilevante, determinata ai sensi del comma 1 in un esercizio e' riportata negli esercizi successivi e ridotta conformemente a quanto previsto al comma 3. In ogni esercizio il saldo iniziale dell'imposta anticipata da perdita rilevante si riduce, fino alla sua concorrenza, in misura pari all'importo del reddito netto rilevante del Paese moltiplicato per l'aliquota minima d'imposta. La riduzione dell'imposta anticipata da perdita rilevante indicata nel primo periodo incrementa il valore delle imposte rilevanti rettificate relative al medesimo esercizio. Nell'esercizio con riferimento al quale la scelta di cui al comma 1 e' revocata, il valore iniziale del saldo dell'imposta anticipata da una perdita rilevante si riduce a zero. La scelta di cui al comma 1 puo' essere esercitata esclusivamente nella prima comunicazione di cui all'articolo 51 relativa al gruppo multinazionale o al gruppo nazionale che include il Paese per il quale e' esercitata la scelta. Se una entita' trasparente che e' la controllante capogruppo di un gruppo multinazionale o di un gruppo nazionale effettua la scelta di cui al comma 1, il valore dell'imposta anticipata da perdita rilevante deve essere determinato avendo a riferimento la sua perdita rilevante, al netto della riduzione prevista dall'articolo 45, comma 3.

Testo vigente dal 28 dicembre 2023 · abrogato dal 1 gennaio 2027 →

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