Art. 12 — Accordi volontari
Fatti salvi i principi e gli obiettivi stabiliti dal presente decreto, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministro ((dello sviluppo economico)) puo' stipulare, con i settori economici interessati, accordi e contratti di programma per dare attuazione alle disposizioni di cui all'articolo 4, comma 1, all'articolo 5, comma 1, all'articolo 8, comma 1, lettere a), b), c) e d), all'articolo 10, commi 1, 2 e 3, ed all'articolo 11, commi 5 e 6, nonche' per precisare le modalita' di applicazione dell'articolo 5, commi 2, 3, 4 e 5. Detti accordi devono soddisfare i seguenti requisiti:
- a)avere forza vincolante;
- b)specificare gli obiettivi e le corrispondenti scadenze, nonche' le modalita' per il monitoraggio ed il controllo dei risultati raggiunti;
- c)essere pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e comunicati alla Commissione delle Comunita' europee;
- d)prevedere l'accessibilita' al pubblico dei risultati conseguiti;
- d-bis)i risultati conseguiti nel quadro di tali accordi devono esser controllati con cadenza individuata nell'ambito degli accordi stessi e riferiti alle autorita' competenti ed alla Commissione europea;
- d-ter)le autorita' competenti dovranno assumere le opportune misure per esaminare i progressi compiuti nell'ambito di tali accordi;
- d-quater)nel caso di inosservanza degli accordi o di mancato raggiungimento degli obiettivi oggetto degli accordi, le autorita' competenti assumeranno tutte le misure per garantire l'osservanza delle misure previste dal presente decreto.
Testo vigente dal 27 settembre 2020
