Fatti salvi i principi e gli obiettivi stabiliti dal presente decreto, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministro ((dello sviluppo economico)) puo' stipulare, con i settori economici interessati, accordi e contratti di programma per dare attuazione alle disposizioni di cui all'articolo 4, comma 1, all'articolo 5, comma 1, all'articolo 8, comma 1, lettere a), b), c) e d), all'articolo 10, commi 1, 2 e 3, ed all'articolo 11, commi 5 e 6, nonche' per precisare le modalita' di applicazione dell'articolo 5, commi 2, 3, 4 e 5. Detti accordi devono soddisfare i seguenti requisiti:

  • a)avere forza vincolante;
  • b)specificare gli obiettivi e le corrispondenti scadenze, nonche' le modalita' per il monitoraggio ed il controllo dei risultati raggiunti;
  • c)essere pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e comunicati alla Commissione delle Comunita' europee;
  • d)prevedere l'accessibilita' al pubblico dei risultati conseguiti;
  • d-bis)i risultati conseguiti nel quadro di tali accordi devono esser controllati con cadenza individuata nell'ambito degli accordi stessi e riferiti alle autorita' competenti ed alla Commissione europea;
  • d-ter)le autorita' competenti dovranno assumere le opportune misure per esaminare i progressi compiuti nell'ambito di tali accordi;
  • d-quater)nel caso di inosservanza degli accordi o di mancato raggiungimento degli obiettivi oggetto degli accordi, le autorita' competenti assumeranno tutte le misure per garantire l'osservanza delle misure previste dal presente decreto.

Testo vigente dal 27 settembre 2020

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Che cosa è cambiato dal 27 settembre 2020

Confronto con la versione in vigore dal 27 aprile 2006 al 27 settembre 2020. 3 parole tolte, 3 parole aggiunte.

Fatti salvi i principi e gli obiettivi stabiliti dal presente decreto, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministro tolto: delle attivita' produttive, aggiunto: dello sviluppo economico puo' stipulare, con i settori economici interessati, accordi e contratti di programma per dare attuazione alle disposizioni di cui all'articolo 4, comma 1, all'articolo 5, comma 1,tolto: ... all'articolo 8, comma 1, lettere a), b), c) e d), all'articolo 10, commi …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-06-24;209~art12 · fonte del testo