Art. 22 — Modifica degli allegati
Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentito il Ministro dello sviluppo economico, si provvede al recepimento di direttive tecniche di modifica degli allegati, al fine di dare attuazione a successive disposizioni comunitarie. Ogniqualvolta tali disposizioni tecniche prevedano poteri discrezionali per il proprio recepimento, il provvedimento e' adottato di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sentita la Conferenza unificata.
Testo vigente dal 7 luglio 2008
