Art. 36 — Comunicati di organi pubblici
Il Governo, le amministrazioni dello Stato, le regioni e gli enti pubblici territoriali, per soddisfare gravi ed eccezionali esigenze di pubblica necessita', possono chiedere ai fornitori dei servizi media audiovisivi e radiofonici, alle emittenti ((...)) radiofoniche, o alla concessionaria del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale la trasmissione gratuita di brevi comunicati. I suddetti soggetti sono obbligati a trasmetterli. Analoga richiesta puo' essere effettuata ai fornitori dei servizi di media a richiesta, che, in tal caso, sono obbligati a inserirli nel loro catalogo, dandone adeguato rilievo. La societa' concessionaria del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale e' obbligata a trasmettere i comunicati e le dichiarazioni ufficiali del Presidente della Repubblica, dei Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, del Presidente del Consiglio dei ministri e del Presidente della Corte costituzionale, su richiesta degli stessi, facendo precedere e seguire le trasmissioni dall'esplicita menzione della provenienza dei comunicati e delle dichiarazioni. Per gravi ed urgenti necessita' pubbliche la richiesta del Presidente del Consiglio dei ministri, ((...)) ((contestualmente)) comunicata alla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, ha effetto immediato.
Testo vigente dal 2 maggio 2024
