Art. 15 — Operatori economici stabiliti in Stati diversi dall'Italia
Agli operatori economici stabiliti in Paesi terzi che, in base a norme di diritto internazionale, o in base ad accordi bilaterali siglati con l'Unione europea o con l'Italia, ammettono la partecipazione ad appalti pubblici a condizioni di reciprocita', la qualificazione di cui agli articoli 11, 12, 13 e 14 e' consentita alle medesime condizioni richieste alle imprese italiane. Per gli operatori economici di cui al comma 1 e per quelli stabiliti negli altri Stati aderenti all'Unione europea, la citata qualificazione non e' condizione obbligatoria per la partecipazione alla gara. Essi si qualificano alla singola gara producendo documentazione conforme alle normative vigenti nei rispettivi Paesi idonea a dimostrare il possesso di tutti i requisiti prescritti per la qualificazione e la partecipazione degli operatori economici italiani alle gare. E' fatto salvo il disposto dell'articolo 38, comma 5, del codice.
Testo vigente dal 16 dicembre 2011
