Art. 11 — Requisiti di ordine generale
Sono esclusi dalla partecipazione alle procedure di affidamento degli appalti di lavori, forniture e servizi, ne' possono essere affidatari di subappalti, ne' ausiliari ai sensi dell'articolo 49 del codice, ne' stipulare i relativi contratti, i soggetti che si trovano in una delle condizioni di cui all'articolo 38 del codice. Con riferimento all'articolo 38, comma 1, lettera c), del codice, sono ricompresi i reati terroristici o reati connessi alle attivita' terroristiche ovvero istigazione, concorso, tentativo a commettere uno o piu' reati terroristici o reati connessi alle attivita' terroristiche, quali definiti agli articoli 1, 3 e 4 della decisione quadro 2002/475/GAI. Con riferimento all'articolo 38, comma 1, lettera f), del codice, e' incluso tra i casi di errore grave la violazione degli obblighi in materia di sicurezza dell'informazione o di sicurezza dell'approvvigionamento in occasione di un appalto precedente. Con riferimento all'articolo 38, comma 1, lettera m-quater), del codice, elementi indicativi ai fini dell'esclusione dell'unicita' del centro decisionale possono essere, tra gli altri, l'autonomia gestionale della politica commerciale e l'autonoma disponibilita' delle conoscenze tecnologiche di cui sia garantita la segretezza. Sono altresi' esclusi i soggetti privi dell'affidabilita' necessaria per escludere rischi per la sicurezza dello Stato. L'assenza di tale affidabilita' viene preventivamente accertata con qualsiasi mezzo di prova, comprese le fonti di dati protette.
Testo vigente dal 16 dicembre 2011
