Art. 14 — Sicurezza dell'approvvigionamento
La stazione appaltante precisa nella documentazione dell'appalto i requisiti in materia di sicurezza dell'approvvigionamento ritenuti necessari in relazione all'oggetto dell'appalto. Tali requisiti possono riguardare:
- a)la capacita' dell'offerente di onorare i suoi obblighi in materia di esportazione, trasferimento e transito dei prodotti e servizi oggetto del contratto;
- b)l'organizzazione e ubicazione della catena di approvvigionamento dell'offerente, ai fini del presente articolo;
- c)la predisposizione e mantenimento della capacita' necessaria a far fronte ad esigenze supplementari della stazione appaltante dovute a una crisi, secondo termini e condizioni da concordare;
- d)la manutenzione, la modernizzazione o gli adeguamenti delle forniture oggetto dell'appalto;
- e)le misure atte a consentire alla stazione appaltante la manutenzione dei prodotti e servizi oggetto del contratto qualora l'operatore economico non sia piu' in grado di provvedere in proprio;
- f)ulteriori misure e requisiti che, in ragione della natura, dell'impiego dei beni, servizi o lavori e della finalita' dell'appalto, siano ritenuti necessari dalla stazione appaltante.
Testo vigente dal 16 dicembre 2011
