Art. 139 codice dei contratti pubblici — Contratti secretati

Le disposizioni del codice relative alle procedure di affidamento possono essere derogate:

  • a)per i contratti al cui oggetto, atti o modalita' di esecuzione e' attribuita una classifica di segretezza;
  • b)per i contratti la cui esecuzione deve essere accompagnata da speciali misure di sicurezza, in conformita' a disposizioni legislative, regolamentari o amministrative. Ai fini della deroga di cui al comma 1, lettera a), le stazioni appaltanti attribuiscono, con provvedimento motivato, le classifiche di segretezza ai sensi dell'articolo 42 della legge 3 agosto 2007, n. 124, ovvero di altre norme vigenti, dando conto delle cause specifiche che giustificano la stipulazione di un contratto secretato, con particolare riguardo ai presupposti previsti per ciascuna classifica. Ai fini della deroga di cui al comma 1, lettera b), le stazioni appaltanti dichiarano, con provvedimento motivato, i lavori, i servizi e le forniture eseguibili con speciali misure di sicurezza individuate nel predetto provvedimento, precisando le cause che esigono tali misure. I contratti di cui al comma 1 sono eseguiti da operatori economici in possesso dei requisiti previsti dal codice, nonche' del nulla osta di sicurezza, ai sensi e nei limiti di cui all'articolo 42, comma 1-bis, della legge 3 agosto 2007, n. 124. L'affidamento dei contratti di cui al presente articolo avviene previo esperimento di gara informale a cui sono invitati almeno cinque operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti qualificati in relazione all'oggetto del contratto e sempre che la negoziazione con piu' di un operatore economico sia compatibile con le esigenze di segretezza e sicurezza. La Corte dei conti, tramite la Sezione centrale per il controllo dei contratti secretati, esercita il controllo preventivo sui provvedimenti motivati di cui al comma 2, il controllo preventivo sulla legittimita' e sulla regolarita' dei contratti di cui al presente articolo, nonche' il controllo sulla regolarita', correttezza ed efficacia della gestione. Dell'attivita' di cui al presente comma e' dato conto entro il 30 giugno di ciascun anno in una relazione al Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica.

Testo vigente dal 20 settembre 2023

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 20 settembre 2023

Confronto con la versione in vigore dal 6 luglio 2023 al 20 settembre 2023. 5 parole tolte in 2 capoversi.

tolto: 1.Le disposizioni del codice relative alle procedure di affidamento possono essere derogate:

b) per i contratti la cui esecuzione deve essere accompagnata da speciali misure di sicurezza, in conformita' a disposizioni legislative, regolamentari o amministrative. tolto: 2. Ai fini della deroga di cui al comma 1, lettera a), le stazioni … misure di sicurezza individuate nel predetto provvedimento, precisando le cause che esigono tali misure. tolto: 3. I contratti di cui al comma 1 sono eseguiti da operatori economici in … limiti di cui all'articolo 42, comma 1-bis, della legge 3 agosto 2007, n. 124. tolto: 4. L'affidamento dei contratti di cui al presente articolo avviene previo esperimento di gara … piu' di un operatore economico sia compatibile con le esigenze di segretezza e sicurezzatolto: . 5. La Corte dei conti, tramite la Sezione centrale per il controllo dei contratti …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2023-03-31;36~art139 · fonte del testo

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