Art. 8 — Disposizioni relative all'etichettatura dei succhi di frutta e di altri prodotti analoghi destinati all'alimentazione umana. Attuazione della rettifica della direttiva n. 2001/112/CE

La lettera b) del comma 2 dell'articolo 4 del decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 151, e' sostituita dalla seguente: «b) le diciture "da concentrato", "da concentrati", "parzialmente da concentrato" o "parzialmente da concentrati" devono figurare nell'etichettatura delle miscele di succo di frutta e di succo di frutta ottenuto da concentrato e di nettare di frutta ottenuto interamente o parzialmente da concentrato immediatamente accanto alla denominazione di vendita, in evidenza rispetto all'intero contesto e a caratteri chiaramente visibili».

Testo vigente dal 17 gennaio 2022

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urn:nir:stato:legge:2021-12-23;238~art8 · fonte del testo

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