Art. 1 — Adeguamento delle procedure di contrattazione per il personale delle Forze armate e delle Forze di polizia a ordinamento militare

Al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, sono apportate le seguenti modificazioni:

  • a)all'articolo 2:
  • 1)alla lettera A): 1.1) le parole «e Corpo forestale dello Stato» e le parole «e del Corpo forestale dello Stato» sono soppresse; 1.2) le parole «del tesoro, del bilancio e della programmazione economica,» e le parole «e delle politiche agricole e forestali» sono soppresse; 1.3) le parole «funzione pubblica» sono sostituite dalle seguenti: «pubblica amministrazione»; 1.4) le parole «delle finanze,» sono sostituite dalle seguenti: «dell'economia e delle finanze e»;
  • 2)la lettera B) e' sostituita dalla seguente: «B) per quanto attiene alle Forze di polizia ad ordinamento militare (Arma dei carabinieri e Corpo della guardia di finanza), a seguito di accordo sindacale stipulato da una delegazione di parte pubblica composta ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera a), della legge 28 aprile 2022, n. 46, e da una delegazione sindacale composta dai rappresentanti delle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari riconosciute rappresentative del personale delle Forze di polizia ad ordinamento militare, individuate ai sensi dell'articolo 13 della legge 28 aprile 2022, n. 46. Le associazioni professionali a carattere sindacale interforze partecipano alla delegazione sindacale di cui alla presente lettera con rappresentanti appartenenti alla Forza di polizia a ordinamento militare di cui sono rappresentative.»;
  • 3)il comma 2 e' sostituito dal seguente: «2. Il decreto del Presidente della Repubblica di cui all'articolo 1, comma 2, concernente il personale delle Forze armate e' emanato a seguito di accordo sindacale stipulato da una delegazione di parte pubblica composta ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera a), della legge 28 aprile 2022, n. 46, e da una delegazione sindacale composta dai rappresentanti delle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari riconosciute rappresentative del personale delle Forze armate, individuate ai sensi dell'articolo 13 della legge 28 aprile 2022, n. 46. Le associazioni professionali a carattere sindacale interforze partecipano alla delegazione sindacale di cui al presente comma con rappresentanti appartenenti alla Forza armata di cui sono rappresentative.»;
  • 4)il comma 3 e' abrogato;
  • b)all'articolo 4:
  • 1)al comma 1: 1.1) l'alinea e' sostituito dal seguente: «Ai fini di cui all'articolo 2, comma 1, lettera B), per il personale appartenente alle Forze di polizia ad ordinamento militare sono oggetto di contrattazione:»; 1.2) dopo la lettera f), e' inserita la seguente: «f-bis) il contingente massimo dei distacchi autorizzabili per ciascuna Forza di polizia a ordinamento militare, il numero massimo annuo dei permessi retribuiti per i rappresentanti delle associazioni rappresentative, la misura dei permessi e delle aspettative sindacali non retribuiti che possono essere concessi ai rappresentanti sindacali;»;
  • 2)il comma 2 e' sostituito dal seguente: «2. Con riferimento alle materie oggetto di contrattazione di cui al comma 1, le procedure di informazione e consultazione delle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari riconosciute rappresentative a livello nazionale sono disciplinate con il regolamento di cui all'articolo 16, comma 3, della legge 28 aprile 2022, n. 46.»;
  • 3)il comma 3 e' sostituito dal seguente: «3. Nelle materie non oggetto di contrattazione resta comunque ferma l'autonomia decisionale delle amministrazioni.»;
  • c)all'articolo 5:
  • 1)al comma 1: 1.1) l'alinea e' sostituito dal seguente: «Ai fini di cui all'articolo 2, comma 2, per il personale appartenente alle Forze armate sono oggetto di contrattazione:»; 1.2) dopo la lettera f), e' inserita la seguente: «f-bis) il contingente massimo dei distacchi autorizzabili per ciascuna Forza armata, il numero massimo annuo dei permessi retribuiti per i rappresentanti delle associazioni rappresentative, la misura dei permessi e delle aspettative sindacali non retribuiti che possono essere concessi ai rappresentanti sindacali;»;
  • 2)il comma 2 e' sostituito dal seguente: «2. Con riferimento alle materie oggetto di contrattazione di cui al comma 1, le procedure di informazione e consultazione delle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari riconosciute rappresentative a livello nazionale sono disciplinate con il regolamento di cui all'articolo 16, comma 3 della legge 28 aprile 2022, n. 46.»;
  • 3)il comma 3 e' sostituito dal seguente: «3. Nelle materie non oggetto di contrattazione resta comunque ferma l'autonomia decisionale delle amministrazioni.»;
  • d)all'articolo 7:
  • 1)al comma 1: 1.1) al primo periodo, le parole «funzione pubblica» sono sostituite dalle seguenti: «pubblica amministrazione»; 1.2) al secondo periodo, dopo le parole «ad ordinamento civile», sono inserite le seguenti: «ovvero le associazioni professionali a carattere sindacale tra militari delle Forze di polizia a ordinamento militare e delle Forze armate, ciascuna per i profili riguardanti gli accordi sindacali di competenza»; 1.3) il terzo periodo e' soppresso;
  • 2)al comma 1-bis: 2.1) le parole «dell'ipotesi» sono sostituite dalle seguenti: «delle ipotesi»; 2.2) dopo le parole «per quanto attiene», sono inserite le seguenti: «, rispettivamente,»; 2.3) le parole «e della sottoscrizione dei relativi schemi di provvedimento, per quanto attiene le» sono sostituite dalla seguente: «alle»; 2.4) le parole «e al personale delle» sono sostituite dalla seguente: «alle»;
  • 3)al comma 2: 3.1) le parole «funzione pubblica» sono sostituite dalle seguenti: «pubblica amministrazione»; 3.2) le parole «di cui ai commi 3, 5 e 7» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al presente articolo»; 3.3) le parole «i rappresentanti dello Stato maggiore difesa, dei Comandi generali dell'Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza e dei COCER di cui all'art. 2, nonche' delle» sono sostituite dalla seguente: «le»; 3.4) le parole «di cui al medesimo art. 2» sono sostituite dalle seguenti: «e le associazioni professionali a carattere sindacale tra militari rappresentative sul piano nazionale delle Forze di polizia a ordinamento militare e delle Forze armate, come individuate dall'articolo 2»;
  • 4)dopo il comma 3, sono inseriti i seguenti: «3-bis. Le trattative per la definizione dell'accordo sindacale riguardante le Forze di polizia a ordinamento militare di cui all'articolo 2, comma 1, lettera B), si svolgono in riunioni, alle quali partecipano i rappresentanti delle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari legittimate a parteciparvi ai sensi della medesima disposizione e i rappresentanti dei Comandi generali dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza, e si concludono con la sottoscrizione di una ipotesi unica di accordo sindacale. 3-ter. Le trattative di cui al comma 3-bis si svolgono attraverso due livelli di negoziazione:
  • a)il primo livello disciplina le materie di cui all'articolo 4, comma 1, per gli aspetti comuni alle Forze di polizia a ordinamento militare;
  • b)il secondo livello disciplina le materie di cui all'articolo 4, comma 1, per gli aspetti piu' caratteristici delle singole Forze di polizia a ordinamento militare, compresa la distribuzione della retribuzione accessoria e di produttivita', nei limiti stabiliti dalla negoziazione di primo livello di cui alla lettera a) del presente comma. 3-quater. Le trattative per la definizione dell'accordo sindacale riguardante le Forze armate di cui all'articolo 2, comma 2, si svolgono in riunioni, alle quali partecipano i rappresentanti delle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari legittimate a parteciparvi ai sensi della medesima disposizione e i rappresentanti dello Stato maggiore della difesa, e si concludono con la sottoscrizione di una ipotesi unica di accordo sindacale. 3-quinquies. Le trattative di cui al comma 3-quater si svolgono su due livelli:
  • a)il primo livello disciplina le materie di cui all'articolo 5, comma 1, per gli aspetti comuni alle Forze armate;
  • b)il secondo livello disciplina le materie di cui all'articolo 5, comma 1, per gli aspetti piu' caratteristici delle singole Forze armate, compresa la distribuzione della retribuzione accessoria e di produttivita', nei limiti stabiliti dalla negoziazione di primo livello di cui alla lettera a) del presente comma.»;
  • 5)al comma 4: 5.1) dopo le parole «Le organizzazioni sindacali», sono inserite le seguenti: «delle Forze di polizia a ordinamento civile ovvero le associazioni professionali a carattere sindacale tra militari delle Forze di polizia a ordinamento militare e delle Forze armate»; 5.2) le parole «dall'ipotesi di accordo di cui al comma 3» sono sostituite dalle seguenti: «dalle ipotesi di accordo di cui ai commi 3, 3-bis e 3-quater»; 5.3) le parole «la delegazione» sono sostituite dalle seguenti: «le rispettive delegazioni»;
  • 6)i commi 5, 6, 7, 8 e 9 sono abrogati;
  • 7)al comma 10: 7.1) al primo periodo, le parole «L'ipotesi di accordo sindacale di cui al comma 3 e gli schemi di provvedimento di cui ai commi 5 e 7 sono corredati» sono sostituite dalle seguenti: «Le ipotesi di accordo sindacale di cui ai commi 3, 3-bis e 3-quater sono corredate»; 7.2) al secondo periodo, le parole «sezioni COCER, per il tramite dei rispettivi Comandi generali o dello Stato maggiore della difesa» sono sostituite dalle seguenti: «associazioni professionali a carattere sindacale tra militari firmatarie»; 7.3) al quarto periodo, le parole «L'ipotesi di accordo sindacale ed i predetti schemi di provvedimento» sono sostituite dalle seguenti: «Le ipotesi di accordo sindacale»;
  • 8)al comma 11: 8.1) le parole «ai commi 4, 6 e 8» sono sostituite dalle seguenti: «al comma 4»; 8.2) le parole «l'ipotesi di accordo sindacale riguardante le Forze di polizia ad ordinamento civile e gli schemi di provvedimento riguardanti rispettivamente le Forze di polizia ad ordinamento militare e le Forze armate» sono sostituite dalle seguenti: «le ipotesi di accordo sindacale di cui ai commi 3, 3-bis e 3-quater»;
  • 9)al comma 13, le parole «l'accordo e le concertazioni» sono sostituite dalle seguenti: «gli accordi»;
  • e)all'articolo 8:
  • 1)al comma 2, le parole «e di concertazione», sono soppresse;
  • 2)al comma 3: 2.1) le parole «sezioni COCER, per il tramite dei rispettivi Comandi generali o dello stato maggiore della Difesa,» sono sostituite dalle seguenti: «associazioni professionali a carattere sindacale tra militari rappresentative»; 2.2) le parole «funzione pubblica», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «pubblica amministrazione»; 2.3) le parole «l'accordo nazionale di cui all'articolo 2, comma 1, lettera A), ovvero alle delegazioni che partecipano alle concertazioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettera B), e comma 2» sono sostituite dalle seguenti: «gli accordi nazionali di cui all'articolo 2»;
  • f)all'articolo 8-bis, comma 1, le parole «e le sezioni del COCER» sono sostituite dalle seguenti: «delle Forze di polizia a ordinamento civile e le associazioni professionali a carattere sindacale tra militari rappresentative delle Forze di polizia a ordinamento militare e delle Forze armate». Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano a decorrere dalla data di adozione del primo decreto del Ministro per la pubblica amministrazione ((di cui all'articolo 1478, comma 5, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.)) Alle procedure di concertazione per il rinnovo del contenuto del rapporto di impiego del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia a ordinamento militare in corso alla data di cui al comma 2 si applicano le disposizioni del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, vigenti fino alla medesima data.

Testo vigente dal 31 dicembre 2023

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Che cosa è cambiato dal 31 dicembre 2023

Confronto con la versione in vigore dal 13 gennaio 2023 al 31 dicembre 2023. 11 parole tolte, 11 parole aggiunte.

… di adozione del primo decreto del Ministro per la pubblica amministrazione di cui all'articolo tolto: 11, comma 3, lettera b), della legge n. 46 del 2022 aggiunto: 1478, comma 5, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66. Alle procedure di concertazione per il rinnovo del contenuto del rapporto di impiego …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2022-11-25;206~art1 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari