Art. 14 — Cooperazione tra autorità competenti
Le informazioni pertinenti circa la legalita' dello stabilimento e la buona condotta del prestatore, nonche' l'assenza di sanzioni disciplinari o penali di carattere professionale sono richieste e assicurate ((, in caso di dubbio motivato,)) dalle autorita' di cui all'articolo 5. Le autorita' di cui all'articolo 5 provvedono affinche' lo scambio di tutte le informazioni necessarie per un reclamo del destinatario di un servizio contro un prestatore avvenga correttamente. I destinatari sono informati dell'esito del reclamo.
Testo vigente dal 1 febbraio 2022
