All'art. 133 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, sono apportate le seguenti modificazioni:

  • a)al termine del comma 3, il punto e' sostituito dalla virgola e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e fino al 31 dicembre 1999 per adeguarsi al limite del 5% previsto dal comma 1, lettera b), e per conformarsi alle disposizioni previste dal comma 1, lettera c), del medesimo articolo";
  • b)dopo il comma 4, e' aggiunto il seguente: "4-bis. Le imprese di cui al titolo II hanno termine fino al 31 dicembre 1999 per uniformare alle disposizioni di cui agli articoli 27 e seguenti gli attivi a copertura delle riserve tecniche costituite presso sedi secondarie situate in altri Stati membri anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto".

Testo vigente dal 24 aprile 1996

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1996-03-19;206~art2 · fonte del testo