Art. 19 — Modifiche all'articolo 197 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152
All'articolo 197 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modifiche:
- a)al comma 5, dopo le parole: “Nell'ambito delle competenze di cui al comma 1, le province sottopongono ad adeguati controlli periodici” sono inserite le seguenti: “gli enti e le imprese che producono rifiuti pericolosi, le imprese che raccolgono e trasportano rifiuti a titolo professionale,”;
- b)dopo il comma 5 e' inserito il seguente: “5-bis. Le province, nella programmazione delle ispezioni e controlli di cui al presente articolo, possono tenere conto, nella determinazione della frequenza degli stessi, delle registrazioni ottenute dai destinatari nell'ambito del sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS).”.
Testo vigente dal 10 dicembre 2010
