Art. 8 — Modifiche all'articolo 182 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152
All'articolo 182 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a)al comma 2, dopo le parole: “e di recupero” sono inserite le seguenti: “e prevedendo, ove possibile, la priorita' per quei rifiuti non recuperabili generati nell'ambito di attivita' di riciclaggio o di recupero”;
- b)il comma 3 e' sostituito dal seguente: “3. E' vietato smaltire i rifiuti urbani non pericolosi in regioni diverse da quelle dove gli stessi sono prodotti, fatti salvi eventuali accordi regionali o internazionali, qualora gli aspetti territoriali e l'opportunita' tecnico economica di raggiungere livelli ottimali di utenza servita lo richiedano.”;
- c)i commi 4 e 5 sono sostituiti dai seguenti: “4. Nel rispetto delle prescrizioni contenute nel decreto legislativo 11 maggio 2005, n. 133, la realizzazione e la gestione di nuovi impianti possono essere autorizzate solo se il relativo processo di combustione garantisca un elevato livello di recupero energetico. 5. Le attivita' di smaltimento in discarica dei rifiuti sono disciplinate secondo le disposizioni del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, di attuazione della direttiva 1999/31/CE.”;
- d)il comma 7 e' abrogato.
Testo vigente dal 10 dicembre 2010
