Il comma 1 dell'articolo 12 del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 436, e' sostituito dal seguente: " 1. Le unita' da diporto iscritte nei registri di cui all'articolo 11 sono abilitate alla navigazione con il rilascio di apposita licenza a norma dell'articolo 13. L'abilitazione e' determinata conformemente alla categoria di progettazione di cui all'allegato II, punto 1, indicata nella dichiarazione di conformita' rilasciata dal costruttore o dal suo mandatario stabilito nel territorio comunitario per le seguenti specie di navigazione:

  • a)senza alcun limite, per le unita' appartenenti alla categoria di progettazione A);
  • b)di altura con vento fino a forza 8 e onde di altezza significativa fino a 4 metri (mare agitato), per le unita' appartenenti alla categoria di progettazione B);
  • c)litoranea con vento fino a forza 6 e onde di altezza significativa fino a 2 metri (mare molto mosso), per le unita' appartenenti alla categoria di progettazione C);
  • d)speciale per la navigazione in acque protette con vento fino a forza 4 e altezza significativa delle onde fino a 0,5 metri, per le unita' appartenenti alla categoria di progettazione D)". Il comma 4 dell'articolo 12 del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 436, e' sostituito dal seguente: " 4. Le unita' da diporto appartenenti alla categoria di progettazione C) e D) qualora rientranti nella categoria dei natanti di cui all'articolo 13 della legge 11 febbraio 1971, n. 50, e successive modificazioni, sono abilitate a navigare nei limiti stabiliti dalla categoria di appartenenza". All'articolo 13, comma 4, del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 436, le parole: "A), B) e C)" sono sostituite dalle seguenti: "A), B), C) e D)".

Testo vigente dal 3 dicembre 1998

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1998-11-30;413~art12 · fonte del testo

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