Al decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 35, sono apportate le seguenti modificazioni:

  • a)l'articolo 1 e' sostituito dal seguente: «Art. 1 (Finalita'). - 1. Il presente decreto attua nell'ordinamento interno la decisione quadro 2003/577/GAI del Consiglio, del 22 luglio 2003, relativa all'esecuzione nell'Unione europea dei provvedimenti di blocco dei beni o di sequestro probatorio.»;
  • b)la rubrica del Capo I e' sostituita dalla seguente: «Procedura passiva di riconoscimento ed esecuzione dei provvedimenti di blocco e di sequestro»;
  • c)all'articolo 4, comma 1, le parole «nel cui territorio si trova il bene o la prova» sono sostituite dalle seguenti: «del capoluogo del distretto del luogo dove si trova il bene o, quando si tratta di un credito, del luogo dove si trova il debitore», dopo le parole «12, comma 3» le parole: «dall'autorita'» sono soppresse e, dopo il primo periodo, sono aggiunti i seguenti: «Se i luoghi di cui al primo periodo non sono noti, e' competente il procuratore della Repubblica del capoluogo del distretto del luogo dove la persona nei cui confronti e' stato emesso il provvedimento di sequestro risiede o, nel caso di persona giuridica, dove ha la sede sociale. Quando il provvedimento di sequestro riguarda beni situati in distretti diversi o crediti esigibili presso debitori situati in distretti diversi, e' competente il procuratore della Repubblica del capoluogo del distretto del luogo dove si trova il maggior numero di beni o di debitori ovvero, a parita' di numero, del distretto dove si trova il bene di maggior valore o il debitore della somma piu' elevata. Se la competenza non puo' essere determinata ai sensi dei periodi precedenti, e' competente il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Roma.»;
  • d)all'articolo 5:
  • 1)al comma 3, dopo le parole «senza ritardo», sono aggiunte le seguenti: «, oltre che al Ministero della giustizia a fini statistici,»;
  • 2)il comma 4 e' abrogato;
  • e)all'articolo 11, comma 1, dopo il primo periodo, e' aggiunto il seguente: «In tal caso, copia del certificato e' trasmessa, a fini statistici, al Ministero della giustizia.»;
  • f)la rubrica del Capo II e' sostituita dalla seguente: «Procedura attiva di riconoscimento ed esecuzione dei provvedimenti di blocco e di sequestro».

Testo vigente dal 22 dicembre 2023

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2023-12-07;203~art6 · fonte del testo

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