[1]Modifiche all'allegato XIII del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, relativo alla determinazione dei criteri e delle modalita' per il conferimento della qualita' di sorgente di tipo riconosciuto
[2]1. All'allegato XIII del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a)al paragrafo 2.1, le parole: «dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare» sono sostituite dalle seguenti: «((dell'ambiente e della sicurezza energetica))»;
- b)al paragrafo 2.4, la seconda lettera c) e' abrogata e dopo la lettera j) e' aggiunta la seguente: «j-bis) indicazione della vita operativa prevista, specificando in particolare il tempo medio di funzionamento esente da guasti nonche' le previsioni in ordine alle necessita', modalita' e frequenza di manutenzione.»;
- c)al paragrafo 2.5, lettera j), le parole «all'articolo 19» sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 41»
- d)al paragrafo 2.8, lettera b), le parole «Ministero della sanita'» sono sostituite dalle seguenti: «Ministero della salute»;
- e)al paragrafo 2.14, le parole «Ministero della sanita'» sono sostituite dalle seguenti: «Ministero della salute»;
- f)al paragrafo 2.16, le parole «Ministero della sanita'» sono sostituite dalle seguenti: «Ministero della salute».
Testo vigente dal 3 aprile 2023
