Art. 55 — Modifiche all'allegato IX del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, relativo alla importazione e produzione a fini commerciali di sorgenti di radiazioni ionizzanti
[1]All'allegato IX, del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a)al paragrafo 1, nell'intestazione la parola «obblico» e' sostituita dalla seguente: «obbligo» e la numerazione 1., 2., 3. e' sostituita dalla seguente: 1.1, 1.2 e 1.3;
- b)al paragrafo 3.1.2, lettera a), le parole «con la scritta ben visibile "Materiale radioattivo"» sono soppresse;
- c)al paragrafo 4.1, le parole «almeno trenta giorni prima dell'inizio della detenzione, alle amministrazioni ed agli organismi tecnici di cui al comma 2 dell'articolo 46» sono sostituite dalle seguenti: «secondo le modalita' previste dall'articolo 46»;
- d)al paragrafo 6.2 la lettera b) e' soppressa;
- f)al paragrafo 6.3 la parola: «contenete» e' sostituita dalla seguente: «contenente» e le lettere a), a), e)
[2]e c) sono sostituite dalle seguenti: a), b), c) e d);
- g)al paragrafo 6.10 le parole «comma 2» sono sostituite dalle seguenti: «comma 3»;
- h)al paragrafo 6.11 la parola «inoltrarne» e' sostituita dalle seguenti: «di inoltrare».
Testo vigente dal 3 gennaio 2023
