Le presenti disposizioni si applicano a tutti i porti definiti all'articolo 2, comma 1, lettera a). Ai fini dell'applicazione delle misure di sicurezza di cui al presente decreto, i confini di ciascun porto vengono individuati dal Capo del Compartimento marittimo, di concerto con l'Autorita' portuale per i porti ricompresi nella circoscrizione territoriale della medesima Autorita' portuale, sulla base della valutazione di sicurezza del porto. Ove i confini di un impianto portuale comprendono tutto il porto, le pertinenti disposizioni del regolamento (CE) n. 725/2004 prevalgono su quelle del presente decreto. Le disposizioni di cui al presente decreto non si applicano alle installazioni militari portuali.

Testo vigente dal 9 novembre 2007

Norme correlate

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2007-11-06;203~art3 · fonte del testo