L'Autorita' portuale, per i porti di competenza, o l'Autorita' marittima negli altri porti, provvede ad elaborare una valutazione di sicurezza per ciascun porto di giurisdizione soggetto all'applicazione delle norme del presente decreto tenendo conto delle specificita' delle diverse zone, delle aree adiacenti, se aventi un impatto sulla sicurezza del porto, nonche' delle valutazioni effettuate per impianti portuali individuati ai sensi del Regolamento (CE) n. 725/2004 e la sottopone, per l'adozione, alla conferenza di servizi per la sicurezza portuale. Ogni valutazione di sicurezza del porto e' elaborata tenuto conto delle prescrizioni di cui all'allegato I. L'Autorita' portuale, ovvero l'Autorita' marittima, per l'elaborazione della valutazione di sicurezza puo' avvalersi, nel rispetto dei vincoli normativi e finanziari previsti dalla normativa vigente, di esperti in materia di:

  • a)conoscenza delle minacce alla sicurezza nelle loro varie forme;
  • b)riconoscimento e individuazione di armi, sostanze e apparecchiature pericolose;
  • c)riconoscimento dei modelli comportamentali delle persone che potrebbero rappresentare un rischio per la sicurezza;
  • d)tecniche utilizzate per aggirare le misure di sicurezza;
  • e)metodi utilizzati per provocare incidenti per la sicurezza;
  • f)conseguenze di un'esplosione sulle strutture e i servizi del porto;
  • g)pratiche commerciali del porto;
  • h)pianificazione di emergenza, preparazione e reazione alle situazioni di emergenza;
  • i)misure di sicurezza fisica, ad esempio recinzioni;
  • l)sistemi di radio e telecomunicazioni, compresi reti e sistemi informatici;
  • m)trasporti e ingegneria civile;
  • n)operazioni portuali;
  • o)impatto economico delle misure di sicurezza sui porti. La valutazione di sicurezza del porto e' adottata, a maggioranza relativa, dalla conferenza di servizi di cui all'articolo 5 ed e' approvata dal Capo del Compartimento marittimo previo nulla osta del Prefetto.

Testo vigente dal 9 novembre 2007

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2007-11-06;203~art6 · fonte del testo

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