Art. 25 — Carta dei servizi e obblighi di trasparenza dei gestori
Il gestore del servizio pubblico locale di rilevanza economica redige e aggiorna la carta dei servizi di cui all'articolo 2, comma 461, lettera a), della legge 24 dicembre 2007, n. 244, corredata altresi' delle informazioni relative alla composizione della tariffa, e la pubblica sul proprio sito internet. Il gestore da' adeguata pubblicita', anche a mezzo del proprio sito internet, nel rispetto delle regole sui segreti commerciali e le informazioni confidenziali delle imprese, del livello effettivo di qualita' dei servizi offerti, del livello annuale degli investimenti effettuati e della loro programmazione fino al termine dell'affidamento, con modalita' che assicurino la comprensibilita' dei relativi atti e dati.
Testo vigente dal 30 dicembre 2022
