All'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, sono apportate le seguenti modificazioni:

  • a)dopo la lettera e), sono inserite le seguenti: «e-bis) "MVU" indica il Meccanismo di vigilanza unica, ossia il sistema di vigilanza finanziaria composto dalla BCE e dalle autorita' nazionali competenti degli Stati membri che vi partecipano;
  • e-ter)"Disposizioni del MVU" indica il regolamento (UE) n. 1024/2013 e le relative misure di esecuzione;»;
  • b)dopo la lettera h-bis), e' inserita la seguente: «h-ter) "Stato partecipante al MVU" indica uno Stato comunitario la cui moneta e' l'euro o che abbia instaurato una cooperazione stretta con la BCE a norma delle disposizioni del MVU;». All'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, la lettera d) e' sostituita dalle seguenti: «d) "soggetto significativo": i soggetti definiti dall'articolo 2, n. 16, del regolamento (UE) n. 468/2014, sui quali la BCE esercita la vigilanza diretta in conformita' delle disposizioni del MVU;
  • d-bis)"soggetto meno significativo": i soggetti, sottoposti a vigilanza nell'ambito del MVU, diversi da quelli di cui alla lettera d);». All'articolo 6 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, sono apportate le seguenti modificazioni:
  • a)nella rubrica sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e nel MVU»;
  • b)al comma 2, dopo le parole: «il SEVIF», sono aggiunte le seguenti: «, della BCE»;
  • c)al comma 3 dopo le parole: «del SEVIF» sono aggiunte le seguenti: «e del MVU»;
  • d)al comma 3, le parole: «esso svolge» sono sostituite dalle seguenti: «essi svolgono». Dopo l'articolo 6, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e' inserito il seguente: «Art. 6-bis (Partecipazione al MVU e poteri della Banca d'Italia). - 1. Nelle materie disciplinate dalle disposizioni del MVU, i poteri attribuiti alla Banca d'Italia dal presente decreto sono esercitati dalla Banca d'Italia stessa nei limiti e secondo le modalita' stabilite dalle disposizioni del MVU che disciplinano l'esercizio di compiti di vigilanza sulle banche prevedendo, tra l'altro, differenti modalita' di cooperazione tra la BCE e le autorita' nazionali per i soggetti significativi e per quelli meno significativi. 2. Ai sensi del comma 1, la Banca d'Italia, in particolare:
  • a)formula alla BCE proposte per l'adozione dei provvedimenti di autorizzazione e revoca all'esercizio dell'attivita' bancaria ai sensi dell'articolo 14 e di autorizzazione all'acquisto di partecipazioni ai sensi dell'articolo 19;
  • b)fornisce alla BCE tutte le informazioni necessarie per lo svolgimento dei compiti ad essa attribuiti dalle disposizioni del MVU, fermo restando il potere della BCE di ottenere le informazioni dai soggetti vigilati e di condurre ispezioni;
  • c)assiste la BCE nella preparazione e attuazione degli atti relativi ai compiti di vigilanza ad essa attribuiti dalle disposizioni del MVU;
  • d)informa la BCE dell'attivita' di vigilanza svolta e dei procedimenti amministrativi avviati, nei casi e secondo le modalita' previsti dalle disposizioni del MVU;
  • e)esercita i poteri, non attribuiti in via esclusiva alla BCE, previsti dal presente decreto nelle materie disciplinate dalle disposizioni del MVU, anche su richiesta o dietro istruzioni della BCE, informando quest'ultima delle attivita' svolte in esito alla richiesta;
  • f)esercita i poteri ad essa attribuiti dal presente decreto che non siano attribuiti alla BCE dalle disposizioni del MVU. 3. Nelle materie inerenti all'esercizio dei compiti attribuiti alla BCE dalle disposizioni del MVU, le sanzioni amministrative previste nel Titolo VIII sono applicate secondo quanto previsto dall'articolo 144-septies. 4. Ai fini dell'articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1024/2013, si intendono per "legislazione nazionale di recepimento delle direttive europee" e "legislazione nazionale di esercizio delle opzioni previste dai regolamenti europei" le disposizioni nazionali di carattere generale nelle materie disciplinate dalle disposizioni del MVU, incluse quelle adottate, ove previsto dalla legislazione nazionale, dalla Banca d'Italia, per l'attuazione delle direttive dell'Unione europea e per l'esercizio di opzioni rimesse dai regolamenti dell'Unione europea agli Stati membri o alle autorita' competenti o designate negli Stati membri, quando non esercitate dalla BCE. 5. Nell'esercizio delle rispettive competenze la Banca d'Italia e la BCE operano in stretta collaborazione, secondo il principio di leale cooperazione.». All'articolo 7 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, sono apportate le seguenti modificazioni:
  • a)al comma 2, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «Restano ferme le disposizioni del MVU in materia di comunicazione delle informazioni alla BCE.»;
  • b)al comma 6 dopo le parole: «il SEVIF» sono aggiunte le seguenti: «e il MVU», e le parole: «dello Stato comunitario» sono soppresse. All'articolo 13 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. Fermo restando quanto previsto dalle disposizioni del MVU in tema di pubblicazione dell'elenco dei soggetti vigilati, la Banca d'Italia iscrive in un apposito albo le banche italiane e le succursali in Italia di banche extracomunitarie, nonche' le succursali delle banche comunitarie stabilite nel territorio della Repubblica.». All'articolo 14 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, sono apportate le seguenti modificazioni:
  • a)al comma 1, le parole: «La Banca d'Italia autorizza l'attivita' bancaria» sono sostituite dalle seguenti: «L'autorizzazione all'attivita' bancaria e' rilasciata»;
  • b)al comma 2 le parole: «La Banca d'Italia nega l'autorizzazione» sono sostituite dalle seguenti: «L'autorizzazione e' rilasciata dalla BCE, su proposta della Banca d'Italia; e' negata, dalla Banca d'Italia o dalla BCE,»;
  • c)dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti: «3-bis. La revoca dell'autorizzazione e' disposta dalla BCE, sentita la Banca d'Italia o su proposta di questa, quando sussiste una o piu' delle seguenti condizioni:
  • a)sono venute meno le condizioni in base alle quali l'autorizzazione e' stata rilasciata;
  • b)l'autorizzazione e' stata ottenuta presentando false dichiarazioni;
  • c)e' accertata l'interruzione dell'attivita' bancaria per un periodo continuativo superiore a sei mesi. 3-ter. La revoca dell'autorizzazione e' inoltre disposta dalla BCE, su proposta della Banca d'Italia, nei casi di liquidazione coatta amministrativa ai sensi dell'articolo 80.»;
  • d)al comma 4-bis, le parole: «, con particolare riguardo alla procedura di autorizzazione e alle modalita' di presentazione dell'istanza, ai criteri di valutazione delle condizioni previste dal comma 1, alle ipotesi di decadenza e di revoca dell'autorizzazione» sono soppresse. All'articolo 15 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, sono apportate le seguenti modificazioni:
  • a)prima del comma 1, e' inserito il seguente: «01. Le banche italiane possono stabilire succursali nel territorio della Repubblica e degli altri Stati comunitari in conformita' delle procedure previste dalle disposizioni del MVU. Le banche degli altri Stati comunitari possono stabilire succursali nel territorio della Repubblica in conformita' delle procedure previste dalle disposizioni del MVU e, per le banche degli Stati comunitari non partecipanti al MVU, del comma 3.»;
  • b)il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. Fermo restando quanto previsto dal comma 01, la Banca d'Italia puo' vietare lo stabilimento di una nuova succursale di un soggetto italiano meno significativo per motivi attinenti all'adeguatezza delle strutture organizzative o della situazione finanziaria, economica e patrimoniale del soggetto.»;
  • c)al comma 3, il primo periodo e' sostituito dal seguente: «Per le banche degli Stati comunitari non partecipanti al MVU che intendono stabilire succursali nel territorio della Repubblica, il primo insediamento e' preceduto da una comunicazione alla Banca d'Italia da parte dell'autorita' competente dello Stato di appartenenza; la succursale inizia l'attivita' decorsi due mesi dalla comunicazione.», e, al terzo periodo, dopo le parole: «Stato comunitario» sono inserite le seguenti: «non partecipante al MVU»;
  • d)al comma 5 le parole: «del comma 3» sono sostituite dalle seguenti: «dei commi 01 e 3». Al comma 1 dell'articolo 16 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, dopo le parole: «succursali,» sono inserite le seguenti: «secondo quanto stabilito dalle disposizioni del MVU e». Al comma 1 dell'articolo 18 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, le parole: «dell'articolo 15, comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «dell'articolo 15, commi 01 e 1». All'articolo 19 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, sono apportate le seguenti modificazioni:
  • a)al comma 1, le parole: «La Banca d'Italia autorizza preventivamente» sono sostituite dalle seguenti: «E' soggetta ad autorizzazione preventiva»;
  • b)al comma 2, le parole: «La Banca d'Italia autorizza preventivamente» sono sostituite dalle seguenti: «Sono soggette ad autorizzazione preventiva»;
  • c)il comma 3 e' sostituito dal seguente: «3. L'autorizzazione e' necessaria anche per l'acquisizione del controllo di una societa' che detiene le partecipazioni indicate al comma 1.»;
  • d)il comma 4 e' soppresso;
  • e)al comma 5, le parole: «La Banca d'Italia rilascia l'autorizzazione» sono sostituite dalle seguenti: «L'autorizzazione e' rilasciata dalla BCE, su proposta della Banca d'Italia. La proposta e' formulata» e le parole: «. L'autorizzazione non puo' essere rilasciata in caso di» sono sostituite dalle seguenti: «; la mancanza di un»;
  • f)dopo il comma 5 sono inseriti i seguenti: «5-bis. La Banca d'Italia propone alla BCE di negare l'autorizzazione all'acquisizione della partecipazione quando dalla verifica delle condizioni indicate nel comma 5 non risulti garantita la sana e prudente gestione della banca. 5-ter. Quando l'acquisizione viene effettuata nell'ambito di una risoluzione ai sensi del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180, i provvedimenti previsti dai commi 1, 2, 3 e 5 sono adottati dalla Banca d'Italia.»;
  • g)il comma 8 e' sostituito dal seguente: «8. La Banca d'Italia da' notizia al Ministro dell'economia e delle finanze, Presidente del CICR, delle domande di autorizzazione di cui ai commi 1, 2 e 3.»;
  • h)il comma 9 e' sostituito dal seguente: «9. La Banca d'Italia adotta disposizioni attuative del presente articolo, individuando, tra l'altro: i soggetti tenuti a richiedere l'autorizzazione quando i diritti derivanti dalle partecipazioni indicate ai commi 1 e 2 spettano o sono attribuiti ad un soggetto diverso dal titolare delle partecipazioni stesse; i criteri di calcolo dei diritti di voto rilevanti ai fini dell'applicazione delle soglie previste ai commi 1 e 2, ivi inclusi i casi in cui i diritti di voto non sono computati ai fini dell'applicazione dei medesimi commi; i criteri per l'individuazione dei casi di influenza notevole; le modalita' e i termini del procedimento di valutazione dell'acquisizione ai sensi dei commi 5, 5-bis e 5-ter.». All'articolo 52 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, dopo il comma 4, e' aggiunto il seguente: «4-bis. La Banca d'Italia trasmette alla BCE le informazioni ricevute ai sensi del presente articolo, nei casi e secondo le modalita' stabiliti dalle disposizioni del MVU.». All'articolo 52-ter del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, dopo il comma 4, e' aggiunto il seguente: «4-bis. La Banca d'Italia inoltra alla BCE le segnalazioni ricevute, quando esse riguardano soggetti significativi o violazioni di regolamenti o decisioni della BCE. La Banca d'Italia puo' ricevere dalla BCE le segnalazioni relative a soggetti meno significativi. Nei casi previsti dal presente comma, la Banca d'Italia e la BCE scambiano informazioni nei modi e per le finalita' stabiliti dalle disposizioni del MVU.». Al comma 1, lettera d), dell'articolo 53-bis del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, le parole: «la Banca d'Italia puo' inoltre fissare» sono sostituite dalle seguenti: «possono inoltre essere fissati». L'articolo 53-ter del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e' sostituito dal seguente: «Art. 53-ter (Misure macroprudenziali). - 1. La Banca d'Italia e' autorita' nazionale designata per l'adozione delle misure richiamate dall'articolo 5 del regolamento (UE) n. 1024/2013. 2. I poteri di vigilanza attribuiti alla Banca d'Italia dal presente decreto legislativo possono essere esercitati, per finalita' macroprudenziali, anche nei confronti di soggetti significativi.». Al comma 1 dell'articolo 57 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, dopo le parole: «sana e prudente gestione» sono inserite le seguenti: «; l'autorizzazione non e' necessaria quando l'operazione richiede l'autorizzazione della BCE ai sensi dell'articolo 14». Al comma 1, lettera d), dell'articolo 67-ter, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, le parole: «la Banca d'Italia puo' inoltre fissare» sono sostituite dalle seguenti: «possono inoltre essere fissati». Al comma 5 dell'articolo 70 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, le parole: «un anno» sono sostituite dalle seguenti: «sino ad un anno» e le parole: «o la Banca d'Italia ne autorizzi la chiusura anticipata» sono soppresse. Al comma 3 dell'articolo 96-quinquies del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, dopo le parole: «all'attivita' bancaria» sono inserite le seguenti: «a decorrere dal termine fissato dalla Banca d'Italia nell'accertamento di cui al comma 1». Al comma 1 dell'articolo 110 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «I provvedimenti previsti nell'articolo 19 sono adottati dalla Banca d'Italia.». Al comma 4 dell'articolo 113-ter del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, le parole: «, fatto salvo quanto previsto dal comma 3,» sono soppresse. Al comma 1 dell'articolo 114-quinquies.3 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, dopo il primo periodo sono inserite le seguenti parole: «I provvedimenti previsti nell'articolo 19 sono adottati dalla Banca d'Italia.». Al comma 1 dell'articolo 114-undecies del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, dopo il primo periodo sono inserite le seguenti parole: «I provvedimenti previsti nell'articolo 19 sono adottati dalla Banca d'Italia.». Dopo l'articolo 144-sexies del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e' inserito il seguente: «Art. 144-septies (Applicazione delle sanzioni nell'ambito del MVU). - 1. Il presente articolo si applica in caso di violazioni commesse dai soggetti significativi o dai loro soci, esponenti o personale in materie inerenti l'esercizio dei compiti attribuiti alla BCE dalle disposizioni del MVU. 2. Con riferimento ai soggetti indicati al comma 1, la Banca d'Italia puo' applicare le sanzioni amministrative previste nel presente Titolo esclusivamente su richiesta della BCE, quando ricorre una o piu' delle seguenti condizioni:
  • a)la violazione ha ad oggetto disposizioni diverse da quelle dell'Unione europea direttamente applicabili;
  • b)la sanzione e' diretta a persone fisiche, nei casi previsti dagli articoli 139, 140, 144-ter, 144-quinquies e 144-sexies;
  • c)la sanzione ha natura non pecuniaria. 3. Nei casi indicati al comma 2, la procedura sanzionatoria si svolge secondo quanto previsto dall'articolo 145. La conclusione della procedura ed il suo esito sono comunicati tempestivamente alla BCE. 4. La Banca d'Italia puo' chiedere alla BCE di formulare una richiesta di avvio di procedura sanzionatoria ai sensi del comma 2. 5. L'applicazione delle sanzioni per le violazioni dei regolamenti e delle decisioni della BCE e' riservata alla stessa BCE, sia per i soggetti significativi sia per quelli meno significativi, nei casi e secondo le modalita' stabiliti dalle disposizioni dell'Unione europea.». All'articolo 159 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, dopo il comma 4 e' aggiunto il seguente: «4-bis. Le competenze delle regioni di cui al presente articolo sono esercitate nei limiti derivanti dalle disposizioni del MVU e in armonia con esse.».

Testo vigente dal 28 novembre 2016

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