Autorita' competente Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti esercita le funzioni di Autorita' competente ai sensi del presente decreto. Oltre a quanto previsto agli articoli 9, 10 e 11, l'Autorita' competente:
- a)effettua la ricognizione iniziale degli atti e delle ordinanze dell'Autorita' marittima, dei programmi e processi di pianificazione e di gestione degli usi e degli spazi marittimi prescritti dalla legislazione vigente ed esistenti a livello regionale, nazionale, europeo o internazionale e delle esistenti valutazioni ambientali strategiche;
- b)invia alla Commissione europea e agli altri Stati membri interessati copia dei piani di gestione dello spazio marittimo, compreso il pertinente materiale esplicativo esistente sull'attuazione della direttiva 2014/89/UE, entro tre mesi dalla loro approvazione, nonche' gli aggiornamenti successivi dei piani entro tre mesi dalla pubblicazione;
- c)trasmette alla Commissione europea le informazioni di cui all'allegato della direttiva 2014/89/UE e le relative modifiche, entro sei mesi dalla data in cui queste hanno effetto;
- d)relaziona annualmente al Parlamento in merito alle attivita' svolte per il conseguimento degli obiettivi di cui al presente decreto;
- e)cura, con il supporto del Comitato di cui all'articolo 7, il monitoraggio dello stato di attuazione dei piani di gestione dello spazio marittimo.
Testo vigente dal 7 novembre 2016
