Art. 8 — Funzioni del personale appartenente al ruolo dei sovrintendenti
Al personale del ruolo dei sovrintendenti sono attribuite le qualifiche di agente di pubblica sicurezza ed ufficiale di polizia giudiziaria. Detto personale, nell'ambito dei compiti istituzionali, svolge anche in collaborazione con personale delle qualifiche superiori attivita' istruttoria nel contesto di prescrizioni di massima e di procedure predeterminate con ricorso a margini di iniziativa e di discrezionalita' inerenti anche alle qualifiche attribuite, con mansioni progressive di coordinamento di personale con qualifica inferiore o di direzione di piccole unita' operative, nonche' di sostituzione del superiore gerarchico in caso di assenza o di impedimento; provvede alle attivita' accessorie necessarie all'assolvimento delle proprie mansioni, con l'utilizzazione anche di apparecchiature e sistemi di uso complesso. Il personale del ruolo dei sovrintendenti in relazione alla professionalita' posseduta svolge anche compiti di addestramento.
Testo vigente dal 27 maggio 1995
