Art. 14 — Funzioni del personale del ruolo degli ispettori
Al personale del ruolo degli ispettori sono attribuite le qualifiche di agente di pubblica sicurezza ed ufficiale di polizia giudiziaria. Detto personale, nell'ambito di compiti istituzionali, puo' essere preposto ad unita' organiche operative ed organizzative con margini di iniziativa e discrezionalita' inerenti anche alle qualifiche attribuite, coordina e promuove l'attivita' di qualifiche inferiori con l'emanazione di programmi ed istruzioni specifiche per l'individuazione di obiettivi qualitativi, quantitativi e temporali da conseguire con piena responsabilita' dell'attivita' svolta; collabora alla predisposizione di programmi relativi al servizio concorrendo all'attuazione dei medesimi nonche' alla predisposizione di atti e provvedimenti di competenza degli ufficiali sostituendoli in caso di assenza o impedimento nelle attivita' di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza; provvede ove occorra alle attivita' necessarie all'assolvimento delle proprie mansioni, con l'utilizzazione anche di apparecchiature specializzate e sistemi autonomi gestibili con programmi variabili entro procedure generali determinate. Il personale del ruolo degli ispettori svolge, in relazione alla professionalita' posseduta, compiti di formazione e di istruzione.
Testo vigente dal 27 maggio 1995
