Art. 1 — Istituzione dei ruoli
Nell'ambito delle dotazioni organiche del personale del Corpo forestale dello Stato che espleta funzioni di polizia sono istituiti i seguenti ruoli, sottordinati rispettivamente l'uno all'altro e tutti a quelli degli ufficiali:
- a)ruolo degli agenti ed assistenti;
- b)ruolo dei sovrintendenti;
- c)ruolo degli ispettori. Nella tabella A allegata al presente decreto legislativo sono determinate le dotazioni organiche dei ruoli indicati al comma 1, nonche' l'equiparazione tra le qualifiche degli appartenenti al Corpo forestale dello Stato con quelle della Polizia di Stato. Detti ruoli sostituiscono il ruolo organico dei sottufficiali e delle guardie del Corpo Forestale dello Stato, come stabilito dalla tabella A allegata alla legge 7 giugno 1990, n. 149. La Scuola allievi sottufficiali e guardie forestali di Cittaducale assume la denominazione di Scuola del Corpo forestale dello Stato.
Testo vigente dal 27 maggio 1995
