Art. 16 — Equivalenza dell'iscrizione nei Registri varietali e selezione conservatrice equivalente

Le condizioni poste dal presente decreto per l'iscrizione nei Registri delle varieta' valgono anche per le varieta' costituite in altri Stati membri o Paesi terzi. L'iscrizione di una varieta' nel catalogo comune delle varieta' di specie di piante agrarie o di ortive, o in un Registro nazionale di uno Stato membro dell'Unione europea, conformemente alle direttive 2002/53/CE e 2002/55/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002, puo' considerarsi equivalente all'iscrizione nel Registro delle varieta' di cui all'articolo 7, comma 1, limitatamente ai requisiti di differenziabilita', stabilita' e omogeneita'. L'iscrizione di una varieta' in un Registro di un Paese terzo puo' considerarsi parimenti equivalente qualora il competente organo dell'Unione europea abbia constatato che gli esami ufficiali delle varieta' effettuati in detti Paesi, ai fini della iscrizione nel Registro, offrano le stesse garanzie degli esami effettuati negli Stati membri. La conservazione in purezza di una varieta' iscritta o presentata all'iscrizione nei Registri di cui all'articolo 7, comma 1, puo' essere effettuata in un Paese terzo, anziche' in Italia o in un altro Paese dell'Unione europea, qualora il competente organo dell'Unione europea abbia constatato che i controlli della selezione conservatrice, effettuati in detto Paese terzo, offrano le stesse garanzie dei controlli effettuati negli Stati membri.

Testo vigente dal 27 febbraio 2021

Norme correlate

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2021-02-02;20~art16 · fonte del testo

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